Sapevi che Francesco II, mutando opinione sulle concessioni ferroviarie, cui era inizialmente ostile, decise di dare il via alla costruzione di una rete di strade ferrate. Così fece, in effetti, con un decreto dell'agosto 1860, con il quale consegnò l'opera ad un gruppo francese, capeggiato dal finanziere transalpino Gustave Delahante, che aveva fra i propri soci anche i Rothschild. Tale scelta fu caldeggiata all'ultimo sovrano duosiciliano dal suo ministro Giacomo de Martino, da un paio di mesi agli affari esteri, nella convinzione che una concessione al Delahante potesse favorire il sostegno della Francia al Regno delle Due Sicilie. L'autorizzazione alla concessione, data col decreto, prevedeva la costruzione di: una linea dal Tronto a Taranto, che sarebbe passata per Foggia e con delle diramazioni per Otranto, Lecce, Bari, Brindisi, Barletta e Termoli; due passaggi transappennici che permettessero la comunicazione tra la linea precedente e Napoli, attraverso sia le valli del Sele e dell'Ofanto, sia le valli del Volturno, del Calore, del Tamaro e del Biferno. La concessione avrebbe avuto una durata di 99 anni.
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QUESTO BLOG PROPONE I REGESTI DI ATTI PUBBLICATI SULLA "COLLEZIONE DELLE LEGGI E DECRETI REALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" TRA IL 1815 E IL 1860. ALCUNI FRA GLI ATTI PRINCIPALI SARANNO RIPORTATI, INTEGRALMENTE, ALL'INTERNO DI APPOSITE BLOG-APPENDICI DOCUMENTARIE.
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lunedì 30 marzo 2015
Le ferrovie "francesi" di Francesco II (1860)
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domenica 15 marzo 2015
Cosenza ama la musica (1818)
Sapevi che Ferdinando I, facendo seguito ad una serie di provvedimenti del 1816, volti ad educare alla scenografia e a sottolineare l'importanza del ballo, volle adottare insegnamenti analoghi anche in altre città. Così decise, in effetti, con un decreto del 1818. Sulla richiesta dell'Intendente (il prefetto di allora) della provincia di Calabria citeriore, in quell'anno il primo sovrano duosiciliano diede il via all'istituzione di un'accademia di musica e ballo a Cosenza, approvandone contestualmente il relativo regolamento.
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lunedì 22 aprile 2013
Politici a tavola, un abuso vietato nel 1825
Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie venne vietata l'usanza di pranzi per i consiglieri e per le autorità politico-istituzionali. Sino al 1825 era una prassi, in effetti, che i presidenti dei consigli provinciali (all'epoca una provincia regnicola equivaleva ad una regione di oggi) organizzassero una tantum una sorta di conviviale a tavola per i consiglieri provinciali, per l'intendente (cioè il prefetto) ed altre personalità. Tale usanza, com'è scritto in una specifica risoluzione sovrana, era considerata un abuso, tanto più che i convitati potevano sentirsi in obbligo di ricambiare l'ospitalità. Sicché fra i primi atti di Francesco I era ricompreso anche il divieto, emanato nel marzo 1825, di perpetrare oltre un siffatto abuso. Più in particolare, il secondo sovrano delle Due Sicilie era convinto che l'organizzazione di un pranzo mal si conciliasse con le nobili funzioni che per legge erano riservate ai consigli provinciali, potendone conseguire una minore efficienza ed incisività nelle prerogative di quei consessi, nel dar risposte adeguate alle istanze di miglioramento che provenivano dal territorio di competenza. In sostanza, nell'ottica sovrana la celebrazione di un pranzo era una distrazione, intesa non tanto in termini di sperpero di fondi pubblici (giacché le spese erano a carico delle tasche proprie dal "governatore" della provincia), quanto soprattutto nella pesantezza, ovvero nella lentezza che sarebbe potuta derivare sullo svolgimento dei lavori da parte dei politici di allora. La determinazione reale fu inviata agli intendenti con l'invito di farla eseguire rigidamente.
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mercoledì 10 aprile 2013
Il Governo dei Saggi (1821)
Sapevi che anche nel Regno delle Due Sicilie fu nominato un gruppo di saggi che potesse garantire, attraverso la formulazione di una piattaforma di proposte, il miglioramento della situazione politica ed economica. In effetti, a seguito dei moti del 1820-21, e nel corso del congresso di Lubiana, Ferdinando I s'impegnò con le monarchie d'ancien régime, e in particolare con l'Austria di Metternich, che poi sarebbe intervenuta in suo soccorso, ad adottare strumenti volti a garantire la stabilità del governo. In tal senso ne scrisse al figlio, il futuro Francesco I, nel gennaio 1821. Nella sua Lettera, il primo sovrano delle Regno delle Due Sicilie spiegava che le potenze europee richiedevano espressamente che egli si circondasse di uomini saggi, che potessero offrire consigli utili per ripristinare e mantenere la sicurezza interna e, in conseguenza, quella degli Stati vicini. Pertanto, una volta rientrato a Napoli, nel maggio 1821, Ferdinando I promulgò uno specifico decreto, che istituiva una giunta temporanea composta di alcune personalità, prescelte fra i più probi e savj sudditi, da consultare in relazione ai principali interessi dello Stato, onde garantire per sempre il riposo e la prosperità pubblica. A differenza delle più recenti vicende politiche italiane, detto gruppo era più nutrito, giacché registrava non dieci ma diciotto nomi. Chi erano i saggi nominati dal sovrano? La lista comprendeva sia volti noti della diplomazia, dell'esercito e dell'entourage ferdinandeo, da Tommaso di Somma (già più volte ministro e cancelliere) al cardinale Fabrizio Ruffo, da Antonio Capece Minutolo (prima dell'esilio) a Nicola Filangieri, daGiovanni Battista Fardella a Francesco Lucchesi Palli, da Fulco Ruffo di Calabria a Antonio Statella, da Lodovico a Francesco Loffredo, sia volti meno noti, per lo più tecnici e giuristi di lunga esperienza, quali Giambattista Vecchione, Carlo Avarna, Raffaele de Giorgio, Giovanni d'Andrea, Vincenzo Marrano e Francesco Pasqualino, sia ancora esponenti di spicco della cultura ecclesiastica, come il vescovo filologo Carlo Maria Rosini e l'abate educatore Domenico Sarno.
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giovedì 4 aprile 2013
Il Presidente del Consiglio che (non) manca
Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie la carica di presidente del Cosiglio fu istituita nel 1822 e che il primo a ricoprirla (sino all'agosto del 1823) fu un ambasciatore di stanza a Vienna. Il 4 giugno 1822, in effetti, Ferdinando I regolamentò con decreto l'organizzazione e la composizione sia del Consiglio di Stato, sia del Consiglio dei ministri. I due organi dovevano essere presieduti dallo stesso ministro, in particolare, per quanto riguardava il primo, durante l'assenza del re o del duca di Calabria suo figlio. Le prerogative di questa nuova figura, comprendenti anche quelle dell'abolita carica di ministro cancelliere, erano disciplinate dagli artt. 13 e 14 del predetto regolamento: il presidente, tramite di tutte le decisioni del sovrano, doveva moderare e dirimere le discussioni in seno al Consiglio, determinare la richiesta di eventuali chiarimenti sugli affari in discussione, curare l'esecuzione delle nomine ministeriali e statali, sottoscrivere leggi e decreti e curarne conservazione e pubblicazione. Ebbene, il regolamento in questione recava in calce, sotto il nome del sovrano, la firma del principe Ruffo, nelle vesti - appunto - di Presidente del Consiglio de' Ministri. Ma chi era costui? Ne dà conto un altro decreto, del giorno successivo (5 giugno), con il quale il primo sovrano del Regno delle Due Sicilie destinava alla ricordata carica Alvaro Ruffo, ministro plenipotenziario a Vienna (in precedenza era stato ambasciatore a Lisbona e a Parigi). Insignito nel 1815 del titolo di principe, egli avrebbe di buon grado accettato la presidenza, conservando tuttavia la collocazione diplomatica presso l'impero austriaco e, anzi, assommandovi anche l'incarico di ministro degli affari esteri, a seguito della rinuncia del marchese di Circello. Non è un caso che, con la nomina di Ruffo, Ferdinando I abbia espressamente previsto la possibilità di delega ad un interino, che facesse le veci del ministro-presidente quando questi si fosse trovato all'estero. Quel presidente interino sarebbe stato il ministro delle finanze Luigi de' Medici, come previsto da uno specifico decreto e come attestato dagli atti pubblicati sulla Collezione delle leggi duosiciliane. Sta di fatto che il diplomatico rimase presidente del Consiglio fino al 16 agosto 1823, dopo la decisione di rimanere a Vienna, dove la morte lo colse nel luglio 1825, ormai regnante Francesco I. Tuttavia, del ricordato ruolo istituzionale del Ruffo si è persa la memoria. Anche a Wikipedia, per usare un gioco di parole, manca il non mancante presidente del Consiglio del Regno delle Due Sicilie, carica per quello stesso periodo da taluni attribuita, erroneamente, al Medici.
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lunedì 16 gennaio 2012
Le navi, gli scogli e la solidarietà (1825)
Sapevi che esattamente 187 anni fa, all'indomani della morte di Ferdinando I, tra il 5 e il 7 gennaio 1825 accadde nell'Adriatico, lungo le coste del Regno delle Due Sicilie, qualcosa di analogo a quanto si è verifcato nei giorni scorsi nelle acque del Tirreno, nei pressi dell'Isola del Giglio, alla nave da crociera "Costa Concordia". In quel periodo, in effetti, numerose imbarcazioni, tanto duosiciliane quanto straniere, in navigazione nei tratti tra l'Abruzzo e la Puglia furono distrutte dagli scogli o vi rimasero incagliate. La causa di ciò ebbe, tuttavia, un'origine diversa, essendosi verificata una forte tempesta, i cui effetti potrebbero ricordare quelli di uno tsunami. In particolare, secondo le cronache ufficiali dell'epoca, mentre tra Vasto e Termoli due barche finirono in secca, altrettante fecero naufragio nei pressi di Monopoli. Sempre in Puglia, ma a Barletta, ben tre imbarcazioni si schiantarono sugli scogli, una quarta affondò direttamente ed una quinta, battente bandiera svedese, si arenò. Da questi disastri marittimi per fortuna non si ebbero vittime, ma solo danni a cose. Al pari dei toscani di oggi, i regnicoli di allora, "freschi" sudditi di Francesco I, dimostrarono una pronta solidarietà, intervenendo tempestivamente per aiutare marinai e naufraghi delle nove imbarcazioni coinvolte. Non è qui fuor di luogo rammentare che nel diritto duociliano mentre la nave era, come di consueto, affidata alle cura del capitano, una simile figura era prevista anche per il porto. Al capitano del porto spettava, tra l'altro, secondo uno specifico regolamento adottato nel 1817, di riconoscere i vari legni in entrata e in uscita, spiegando ad essi le corrette direzioni da seguire e le manovre da svolgere e curando, in particolar modo, di far distinguere "banchi, scogli ed altri pericoli che saranno sotto acqua in vicinanza alla terra".
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martedì 24 agosto 2010
Ronde di Sicilia (1833)
Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie operarono, per un lustro, anche i sorvegliatori d'interna sicurezza. Così stabilì, in effetti, Ferdinando II. Che nel giugno 1833 introdusse questa nuova forza di pubblica sicurezza, limitandola tuttavia alla sola Sicilia, perché nella parte continentale del Regno erano già attive le guardie urbane (istituite nel 1827). Ai sorvegliatori spettava il servizio di perlustrazione notturna in tutti quei comuni dell'isola che non fossero capoluoghi né di valle né di distretto e che non disponessero di truppe di linea o di gendarmeria. Potevano appartenere alla nuova forza di rondieri esponenti di diverse classi (impiegati, proprietari, capitalisti, negozianti, professori, borghesi, industrianti e artigiani), ma erano esclusi i minori di 24 anni, o i maggiori di 50 anni, i condannati e i perturbatori dell'ordine pubblico. Il servizio, del tutto gratuito, doveva cominciare alle ore 24 e proseguire assiduamente sino allo spuntar del sole. Era previsto dall'art. 12 del decreto istitutivo che accompagnasse la ronda, proprio per il carattere di vigilanza notturna che le era conferito, il lanterniere comunale. Ogni sorvegliatore, che non poteva svolgere più di una ronda ogni dieci giorni, doveva avere con sé fucile con o senza bajonetta e distintivo della coccarda rossa al cappello. Era invece facoltativo indossare giacca bleu con collaretto rosso, e di cingere il cangiarro. Tale forza pagana, come la definì lo stesso sovrano borbonico, durò fino al 1838, quando anche in Sicilia furono estese le meglio organizzate guardie urbane.
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lunedì 22 marzo 2010
Morti impenitenti (1826)
Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie era facoltà dei parroci accordare o negare la sepoltura ecclesiastica per i morti suicidati. Tale autorizzazione dipendeva, in particolare, se il suicidio fosse stato volontario, ovvero non tale, in base a quanto già era prescritto dalle norme canoniche. Nell'ottobre 1826 Francesco I stabilì, in effetti, che in caso di negata autorizzazione alla sepoltura, il parroco avrebbe dovuto avvertire le autorità di polizia municipale, per far sì che il cadavere venisse tempestivamente chiuso in un cassa ben condizionata e, senza alcuna pompa funebre, trasportato in un posto adatto per il deposito. I congiunti potevano presentare reclamo al titolare della diocesi. Se fosse stato accolto, il cadavere sarebbe stato seppellito nelle debite forme; altrimenti le autorità avrebbero stabilito un luogo profano per la sepoltura. Tali disposizioni valevano anche per coloro che morivano da pubblici impenitenti, rifiutando volontariamente di ricevere gli ultimi sagramenti.
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martedì 16 marzo 2010
Muli fiscali (1859)
Sapevi che negli ultimi anni del Regno delle Due Sicilie si diffuse la preoccupazione che la diminuzione dei muli potesse creare problemi all'economia e alla sicurezza nazionale, per via dell'utilizzazione che di questi animali si faceva sia nell'agricoltura che nell'esercito. Fu per tale ragione, in effetti, che Francesco II firmò a Portici, nell'ottobre 1859, un apposito decreto. Con il quale stabilì un dazio, pari a 30 ducati, per ogni mulo o mula che fosse oggetto di esportazione.
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giovedì 11 marzo 2010
Elezioni, decreto salva liste (1848)
Sapevi che nel 1848, dopo la promulgazione della Legge elettorale provvisoria del Regno delle Due Sicilie (1 marzo), seguìta all'adozione della Costituzione, Ferdinando II emanò un decreto che prescriveva la procedura ne' ricorsi contro le deliberazioni delle giunte elettorali. L'esigenza di un siffatto provvedimento era legato, in particolare, alle modalità e ai termini di presentazione dei reclami per l'esclusione di nominativi dalle liste di eleggibili. Detta esclusione, in base alla citata Legge elettorale, doveva essere dichiarata dalla Giunta elettorale costituita in ogni comune (art. 1), la stessa che era deputata, al tempo stesso, alla compilazione delle liste e a decidere sui reclami. Avverso il rigetto era possibile ricorrere, a norma dell'art. 17 della richiamata legge, proponendo appello alla giunta elettorale del capoluogo del distretto. L'eventuale rigetto anche da parte di questa poteva essere impugnato, in ultima istanza, innanzi al tribunale civile, la cui decisione sarebbe stata inappellabile. In questo quadro normativo s'innestava il successivo decreto, firmato dal terzo sovrano duosiciliano il 22 marzo e pubblicato il 29 marzo 1848. Fondato, come recita la premessa, sull'indispensabile definizione del termine utile per lo sperimento del ricorso innanzi a' tribunali civili, nonché sullo stabilimento di un metodo eccezionale abbreviato per la discussione di questioni essenzialmente di pubblico interesse ed urgenti. Sicché il decreto precisava, in sintesi, che il termine per ricorrere alla Giunte elettorali distrettuali dovesse essere di 3 giorni (art. 1); che nel ricorso, da indirizzarsi al presidente e ai giudici del tribunale civile territorialmente competente e da notificarsi, ove presenti, ai controinteressati, occorreva fornire le motivazioni (art. 2); che il reclamante doveva depositare, nella cancelleria del tribunale, la copia della deliberazione della Giunta impugnata ed eventuali documenti a sostegno nei 4 giorni successivi alla notifica e comunicazione del ricorso, termine disatteso il quale lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile e la decisione della Giunta irrevocabile (art. 3). Il ricorso, presentato nei termini sopra stabiliti, doveva essere discusso, in via sommaria, nella prima udienza del tribunale successiva al deposito (art. 6).
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martedì 9 marzo 2010
Contrabbando, no all'area franca (1823)
Sapevi che l'esperienza della scala-franca di Napoli, istituita nel 1817 nell'ambito della Legge organica sulle dogane, durò soltanto pochi anni. Ferdinando I, in effetti, tornando sui suoi passi, decise di eliminarla alla fine del 1823. Lo scalo libero serviva in sintesi, secondo l'originario intervento legislativo, per tutti quei bastimenti che, approdando dall'estero nei porti di Napoli e dell'isola di Nisida, trasportavano mercanzie di qualsiasi genere. Esse, se dichiarate e quindi immagazzinate per scala-franca, potevano essere successivamente in tutto o in parte riesportate senza pagar dazio, salvo il diritto di collaggio. Tuttavia, come si legge sul decreto del 1823, una siffatta esperienza aveva dimostrato che la facoltà di riesportazioni dalla scala-franca di Napoli non serviva altro che di pretesto per contrabbandare le mercanzie, in tal modo pregiudicando gli interessi sia dell'amministrazione doganale sia del commercio. Il suo posto venne preso, come stabilito nel medesimo decreto, da un apposito deposito, in cui le merci potevano giacere fino a due anni, con pagamento della metà del dazio al termine del primo anno e la restante parte allo scadere del secondo. Non erano ammessi nel magazzino doganale i generi la cui importazione era proibita, fra i quali le armi, i fazzoletti Balazor, il cotone filato a mano e l'arbacio, oltre a quelli oggetto di privativa.
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lunedì 8 marzo 2010
Cuori e denari bollati di diritto (1826)
Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie la fabbricazione delle carte da gioco venne liberalizzata sotto Francesco I. Che, in effetti, con un decreto del luglio 1826, cambiò radicalmente la normativa di riferimento. Sostituendo alla privativa, di spettanza dell'Amministrazione generali dei dazi indiretti, un apposito diritto fiscale. Per consentire la libera fabbricazione e vendita delle carte da gioco. Che dovevano essere stampate su fogli con contorni marchiati con un bollo a colore portante tre gigli in uno scudo sottoposto alla corona reale. Detto bollo, in particolare, doveva essere fissato sul "4" e sul fante di denari per le carte napoletane, utilizzate ad esempio per i giochi quali quelli da riversino e quelli detti del Re, mentre per quelle francesi doveva essere apposto sull'asso e sul fante di cuori. Il diritto di bollo venne quantificato in grana sei per ogni giuoco completo di qualunque sorta di carte, a prescindere dal prezzo dei fogli. Al fine di evitare falsificazioni e frodi, tanto i fabbricanti quanto i venditori dovevano essere "patentati", affiggendo all'ingresso dei propri locali la relativa licenza, esente da spese. Sarebbero state considerate di contrabbando quelle carte che fossero state sprovviste del contrassegno del fabbricante.
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domenica 7 marzo 2010
Arte dell'interpretazione autentica (1851)
Sapevi che per risolvere conflitti di competenza e possibili ambiguità circa la conservazione dei monumenti Ferdinando II firmò, nel maggio 1851, un apposito decreto. Con il quale, prendendo spunto dal caso del restauro dell'Arco Felice sulla strada da Caserta a Capua e a chi spettassero le relative spese, materia peraltro già rimessa al Consiglio di Stato, il terzo sovrano del Regno delle Due Sicilie intese risolvere la questione con un'interpretazione autentica. Stabilendo in punto di massima che tutte le spese necessarie per la conservazione e restauro dei monumenti antichi o di arte che si trovassero sulle strade fossero poste a carico della Tesoreria generale, delle province, dei comuni e dei privati, a seconda che le strade fossero regie, provinciali, comunali o vicinali. Senza che ciò inficiasse le competenze, già stabilite con decreto del 1839, della reale Accademia di belle arti, in relazione al preventivo parere e connesse prescrizione che questa doveva fornire per i restauri.
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mercoledì 3 marzo 2010
Carceri affollate, processi più veloci (1824)
Sapevi che l'incremento di misfatti e quindi di detenuti determinò nel Regno delle Due Sicilie il problema dell'affollamento delle prigioni, imponendo all'attenzione sovrana il bisogno di ricorrere a misure che garantissero celerità nei processi. Fu per questa ragione, in effetti, che Ferdinando I approvò, nel gennaio 1824, un decreto con il quale si regolamentava la classificazione e il giudizio da compiersi per alcune specie di misfatti. Dividendo gli imputati, già in carcere o in attesa di giudizio o contumaci, in due classi: 1. processabili nelle forme vigenti; 2. processabili in forma sommaria e con riduzione della pena (in sostanza con rito abbreviato). Nella prima classe rientravano coloro che avevano commesso reati contro lo Stato, misfatti militari, misfatti comuni punibili con la morte o con l'ergastolo nonché i rei di resistenza alla forza pubblica. Nella seconda erano invece contemplati tutti gli autori di misfatti non rientranti nella prima classe.
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martedì 2 marzo 2010
Le guardie di Francesco I (1827)
Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie sotto Francesco I furono istituite e dopo pochi mesi abolite le guardie comunali. Che vennero rimpiazzate dalle guardie urbane. Ciò si verificò, in effetti, nel 1827. Nell'aprile di quell'anno, il secondo sovrano duosiciliano firmò un decreto che, in aggiunta ad un analogo atto del precedente mese di febbraio, completava l'abolizione delle guardie civiche (istituite nel 1821) nei domini di qua del Faro. Stabilendovi in sostituzione, appunto, quelle comunali. Il relativo regolamento prevedeva che esse si occupassero, temporaneamente, della giustizia (fra cui l'assistenza quotidiana al giudice regio o al sindaco, l'esecuzione degli ordini di arresto, la custodia dei detenuti, l'arresto e la pronta traduzione innanzi alle autorità locali dei colti in flagranza di reato) in quei comuni i quali, non essendo capoluoghi né di provincia né di distretto, fossero privi della gendarmeria. Numero, da un minimo di una ad un massimo di 4 unità, e stipendio, da 5 a 6 ducati mensili (pagati dal comune mediante introduzione di una tassa imponibile, dalla quale erano esonerati artigiani e operai), variavano in funzione della popolazione residente. Come vestiario di uniforme, cui dette guardie dovevano provvedere a proprie spese, erano prescritti una giacca bleu col collaretto rosso e un cappello tondo con coccarda rossa, nonché una tracolla di cuojo giallo con cartucciera. Come armi avrebbero avuto a disposizione un fucile colla bajonetta. Per entrare a far parte delle guardie comunali, occorreva avere un'età compresa fra i 24 e i cinquant'anni, una costituzione robusta e un'altezza vantaggiosa, essere notoriamente coraggiosi ed esenti da difetti organici, da imputazioni politiche e da condanne espiate per furti, falso, incendio e omicidio. Il decreto d'aprile rimase in vigore, come detto, pochi mesi. Infatti, nel novembre dello stesso 1827 Francesco I fu costretto a revocarlo, abolendo le guardie comunali, per via delle numerose richieste in tal senso pervenute, in particolare per il peso e la difficoltà di esazione della tassa fissata. Istituendo, contestualmente, il corpo delle guardie urbane. Il cui servizio, non a caso, sarebbe stato gratuito. Il loro numero era compreso tra le 40 e le 200 unità in ciascun comune, sempre in base alla popolazione residente. Erano obbligati a farne parte gli impiegati, i proprietari, i capitalisti, i negozianti, i professori di arti liberali, nonché i capi artefici, gl'intraprenditori di opere, i maestri di bottega. In tema di requisiti (a parte i dettagli sulla corporatura), di armi di dotazione e di funzioni la disciplina sostanzialmente non mutava rispetto a quella delle guardie comunali. Mentre, salvo che per la coccarda rossa nel cappello quale distintivo, non era obbligatoria l'uniforme.
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lunedì 1 marzo 2010
Pesca all'alalunga (1835-1852)
Sapevi che la legislazione sulla pesca del Regno delle Due Sicilie si è interessata anche dell'alalunga. Così accadde, in effetti, sotto Ferdinando II. Che si occupò della predetta specie di tonno in due occasioni. La prima volta nel maggio 1835, nell'ambito di un decreto teso a disciplinare divieti e contravvenzioni in materia di pesca nei domini oltre il Faro. Con il quale, oltre a proibire l'utilizzazione delle paranze e paranzelle napoletane, della ravistanella come della tratticella ad orse serrate, delle sciabiche come degli sciabiconi (ma solo dalla metà di aprile alla metà di luglio), nonché l'uso di esche avvelenate (con tasso o ferrazzuolo, titimolo o camarrone, noce vomica, fungo di levante, pomo terragno o pan terreno o pan porcino), intese porre il divieto di pesca con le alalungare, lunghe reti mobili per catturare - appunto - le alalunghe, tra il primo aprile e la fine di settembre di ogni anno. Periodo nel quale era anche vietato semplicemente traportarle, per mezzo di imbarcazioni, da un luogo all'altro. Unica eccezione era prevista per gli abitanti di Ustica. Che potevano utilizzare le alalungare tutto l'anno, sia pure soltanto nel mare che bagna la circonferenza di quell'isola e non oltre tre miglia dalla costa. Tale divieto fu revocato, per la sola Sicilia, nel maggio 1852. Allorché il medesimo sovrano, volendo abrogare norme che, come nel caso specifico, nuocevano ad una classe numerosa di persone che per lo innanti viveva prestando la sua opera in quell'industria, con apposito decreto dichiarò libera la pesca delle alalunghe con gli ordegni detti alalungare.
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- Liberalizzare la pesca al corallo (1856).
- Muli fiscali (1859).
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domenica 28 febbraio 2010
L'Aquila, risparmio senza speculatori (1859)
Sapevi che l'istituzione della prima Cassa di Risparmio del Regno delle Due Sicilie, prevista all'Aquila (e ivi realizzata nel 1862), fu regolamentata il 28 settembre 1859. A quella data rimontava, in effetti, un apposito decreto firmato a Portici da Francesco II. Con il quale si approvava il Regolamento per la Cassa di risparmio in Aquila, formato di 70 articoli. Esso prevedeva che si sarebbe dovuta formare una società anonima composta di privati, che avrebbero apportato i capitali necessari (mille ducati divisi in 50 azioni da venti ducati ciascuna) e prestato gratuitamente la propria opera, esclusa qualunque mira di speculazione commerciale, al fine di fondare il predetto istituto, appunto, nel capoluogo del secondo Abruzzo ulteriore. I portatori delle 50 azioni sarebbero stati considerati socii fondatori e chi fra questi avesse lasciato le azioni a fondo perduto a beneficio dell'istituto socio pio fondatore, mentre sarebbero stati soci ordinari coloro che avessero acquistato almeno un'azione. La Cassa di risparmio, che doveva avere la sede nella casa municipale, sarebbe stata aperta al pubblico la domenica per i depositi e il mercoledì per i prelievi, dalle 9 alle 13. Il ricavato dalla sottoscrizione delle azioni (che avrebbero reso un interesse annuo del 4%) doveva essere sia versato al Monte dei pegni, per concessioni di mutui, sia utilizzato per sconto su titoli di credito esigibili ad un massimo di sei mesi verso comuni e stabilimenti pubblici, sia per anticipo di denaro ai piccoli coltivatori aquilani per le colture dei campi. Il consiglio di amministrazione poteva proporre altri metodi d'investimento, purché fossero sicuri e garantissero facilità e prontezza nelle restituzioni. I depositi delle somme, fino ad un massimo di duecento ducati per "correntista", con un interesse del 4% annuo con almeno due carlini e mezzo, si sarebbero ricevuti volta per volta se non inferiori a grana 5 né maggiori a ducati 20. Chi avesse posseduto sotto altro nome più libretti, il cui valore assommato superasse i 200 ducati, perdeva tutto l'eccedente. Di cui avrebbe beneficiato la Cassa. In base all'art. 49 del Regolamento, ove fossero insorte questioni tra il possessore del libretto e l'amministrazione dell'istituto di risparmio si sarebbe sperimentata la conciliazione innanzi al giudice conciliatore del comune. L'esito negativo della conciliazione non impediva il ricorso al giudice ordinario.
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sabato 27 febbraio 2010
Naturalizzare gli stranieri (1817)
Sapevi che il primo sovrano del Regno delle Due Sicilie regolamentò i casi e i modi per naturalizzare gli stranieri. Così stabilì, in effetti, alla fine del 1817. Con una legge che ammetteva al suddetto beneficio coloro i quali, durante un anno di domicilio, avessero: reso importanti servigi allo Stato; apportato talenti, invenzioni e industrie utili allo Stato; acquistato beni immobili, pagando la tassa (fondiaria) di almeno cento ducati l'anno. Ne potevano usufruire anche gli stranieri che, provando di avere onesti mezzi di sussistenza, avessero risieduto nel Regno per dieci anni consecutivi, oltre a coloro che, avendo sposato una regnicola, vi avessero risieduto consecutivamente per cinque anni. In ogni caso occorreva avere la maggiore età. Ferdinando I prescrisse anche che, una volta ottenuto il decreto di ammissione, il naturalizzato si doveva recare dall'intendente della provincia di dimora per prestare il giuramento di fedeltà.
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venerdì 26 febbraio 2010
Celle sacre (1827)
Sapevi che i conventi e i monasteri del Regno delle Due Sicilie dovevano riservare uno o più locali per la custodia disciplinare dei religiosi. Così, in effetti, stabilì Francesco I nel febbraio 1827, firmando un decreto che regolamentava le carceri nei detti luoghi sacri. Prevendo che vi fossero reclusi i membri degli ordini regolari i quali avessero trasgredito alla purità de' costumi e, in genere, ai doveri imposti dalle regole dell'istituto religioso di appartenenza. I locali da adibirsi a siffatta custodia, della misura delle altre camere della comunità e dotati di finestre con le grate, dovevano essere ubicati nei corridoi interni al monastero, ma non al pian terreno. I religiosi in regime di custodia vi potevano portare il proprio letto e gli oggetti occorrenti. La razione e la qualità di cibo non dovevano mutare rispetto a quelle servite in refettorio, salvo decisioni stabilite in ragione del rispetto delle regole del singolo ordine.
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lunedì 22 febbraio 2010
In punta di spille (1827)
Sapevi che l'importazione di spille dall'estero fu vietata nel Regno delle Due Sicilie per oltre tre lustri. Il divieto, in effetti, venne introdotto da Francesco I. Con un decreto del giugno 1827, inteso ad incoraggiare e favorire la fabbricazione regnicola della manifattura in questione. Anche Ferdinando II andò, in un primo momento, nella stessa direzione del genitore, stabilendo nell'aprile del 1833 un termine di 4 mesi per l'esaurimento delle scorte di spille di produzione forestiera, scaduto il quale queste sarebbero state considerate come immesse in frode e quindi soggette alla confisca. Dodici anni più tardi, tuttavia, cambiò decisamente "rotta". Il terzo sovrano duosiciliano, infatti, con un decreto firmato a Napoli nel dicembre 1845, decise di permettere l'introduzione delle spille straniere, stabilendone il relativo dazio. Come precisava l'ultimo decreto, era venuto meno il motivo per imporne il divieto.
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