QUESTO BLOG PROPONE I REGESTI DI ATTI PUBBLICATI SULLA "COLLEZIONE DELLE LEGGI E DECRETI REALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" TRA IL 1815 E IL 1860. ALCUNI FRA GLI ATTI PRINCIPALI SARANNO RIPORTATI, INTEGRALMENTE, ALL'INTERNO DI APPOSITE BLOG-APPENDICI DOCUMENTARIE.
Visualizzazione post con etichetta 1848. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta 1848. Mostra tutti i post

giovedì 11 marzo 2010

Elezioni, decreto salva liste (1848)

Sapevi che nel 1848, dopo la promulgazione della Legge elettorale provvisoria del Regno delle Due Sicilie (1 marzo), seguìta all'adozione della Costituzione, Ferdinando II emanò un decreto che prescriveva la procedura ne' ricorsi contro le deliberazioni delle giunte elettorali. L'esigenza di un siffatto provvedimento era legato, in particolare, alle modalità e ai termini di presentazione dei reclami per l'esclusione di nominativi dalle liste di eleggibili. Detta esclusione, in base alla citata Legge elettorale, doveva essere dichiarata dalla Giunta elettorale costituita in ogni comune (art. 1), la stessa che era deputata, al tempo stesso, alla compilazione delle liste e a decidere sui reclami. Avverso il rigetto era possibile ricorrere, a norma dell'art. 17 della richiamata legge, proponendo appello alla giunta elettorale del capoluogo del distretto. L'eventuale rigetto anche da parte di questa poteva essere impugnato, in ultima istanza, innanzi al tribunale civile, la cui decisione sarebbe stata inappellabile. In questo quadro normativo s'innestava il successivo decreto, firmato dal terzo sovrano duosiciliano il 22 marzo e pubblicato il 29 marzo 1848. Fondato, come recita la premessa, sull'indispensabile definizione del termine utile per lo sperimento del ricorso innanzi a' tribunali civili, nonché sullo stabilimento di un metodo eccezionale abbreviato per la discussione di questioni essenzialmente di pubblico interesse ed urgenti. Sicché il decreto precisava, in sintesi, che il termine per ricorrere alla Giunte elettorali distrettuali dovesse essere di 3 giorni (art. 1); che nel ricorso, da indirizzarsi al presidente e ai giudici del tribunale civile territorialmente competente e da notificarsi, ove presenti, ai controinteressati, occorreva fornire le motivazioni (art. 2); che il reclamante doveva depositare, nella cancelleria del tribunale, la copia della deliberazione della Giunta impugnata ed eventuali documenti a sostegno nei 4 giorni successivi alla notifica e comunicazione del ricorso, termine disatteso il quale lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile e la decisione della Giunta irrevocabile (art. 3). Il ricorso, presentato nei termini sopra stabiliti, doveva essere discusso, in via sommaria, nella prima udienza del tribunale successiva al deposito (art. 6).

ARGOMENTI CORRELATI
- Il Governo dei Saggi (1821);
- Il presidente del consiglio che (non) manca;
- Ridare vigore alla costituzione del '48 (1860)

venerdì 19 febbraio 2010

Ridare vigore alla Costituzione del '48 (1860)

Sapevi che, in seguito all'Atto sovrano del 25 luglio 1860, l'ultimo sovrano delle Due Sicilie aveva incaricato il Consiglio dei Ministri, formato di 8 persone (Antonio Spinelli, Gregorio Morelli, Augusto la Greca, Giosuè Ritucci, Giacomo de Martino, Niccola Caracciolo, Federico del Re e Francesco Saverio Garofalo), di stendere uno Statuto costituzionale. Il conseguente Rapporto premetteva che le sublimi parole messe per iscritto da Francesco II nel richiamato Atto risuonavano già in tutta Europa, segnando l'inizio di un'era grande e gloriosa. I ministri evidenziavano, però, come uno Statuto costituzionale già potesse rinvenirsi nel diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie, in particolare quello che venne largito da Ferdinando II e che, poco dopo la sua concessione, venne sospeso in conseguenza di luttuosi avvenimenti (i noti fatti del Quarantotto). Detta Carta, spiegava il Rapporto, non fu mai abrogata. Per questa ragione i ministri incaricati ritennero semplice e logica la idea che lo Statuto del 1848 fosse richiamato nel suo pieno vigore. Essi chiosavano che, così facendo, il re avrebbe trovato bella e fatta l'opera della quale vuole che questi suoi Stati godano i benefici effetti, concludendo che con un siffatto provvedimento lo straniero avrebbe ammirato la sapienza della Mente Sovrana ed i popoli del Regno, senza dover attendere una nuova stesura, avrebbero già saputo quali fossero i loro diritti e doveri, ricevendo con animo riconoscente il nuovo pegno della volontà del Re per la inaugurazione del regime costituzionale. Fu così che, nella stessa data del Rapporto, cioè il primo di luglio 1860, l'ultimo sovrano delle Due Sicilie richiamò in vigore, con un apposito decreto, la Costituzione ferdinandea.
ARGOMENTI CORRELATI
- Elezioni, decreto salva liste (1848)
Per chiedere copia di atti, leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie, o per specifiche ricerche nellaCollezione delle leggi e de' decreti reali scrivere al seguente indirizzo email: decretiamo [@] gmail.com
Add to Technorati FavoritesBlogItalia.it - La directory italiana dei blog History Blogs - BlogCatalog Blog Directory Migliore Antivirus