QUESTO BLOG PROPONE I REGESTI DI ATTI PUBBLICATI SULLA "COLLEZIONE DELLE LEGGI E DECRETI REALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" TRA IL 1815 E IL 1860. ALCUNI FRA GLI ATTI PRINCIPALI SARANNO RIPORTATI, INTEGRALMENTE, ALL'INTERNO DI APPOSITE BLOG-APPENDICI DOCUMENTARIE.
Visualizzazione post con etichetta guardie comunali. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta guardie comunali. Mostra tutti i post

martedì 24 agosto 2010

Ronde di Sicilia (1833)

Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie operarono, per un lustro, anche i sorvegliatori d'interna sicurezza. Così stabilì, in effetti, Ferdinando II. Che nel giugno 1833 introdusse questa nuova forza di pubblica sicurezza, limitandola tuttavia alla sola Sicilia, perché nella parte continentale del Regno erano già attive le guardie urbane (istituite nel 1827). Ai sorvegliatori spettava il servizio di perlustrazione notturna in tutti quei comuni dell'isola che non fossero capoluoghi né di valle né di distretto e che non disponessero di truppe di linea o di gendarmeria. Potevano appartenere alla nuova forza di rondieri esponenti di diverse classi (impiegati, proprietari, capitalisti, negozianti, professori, borghesi, industrianti e artigiani), ma erano esclusi i minori di 24 anni, o i maggiori di 50 anni, i condannati e i perturbatori dell'ordine pubblico. Il servizio, del tutto gratuito, doveva cominciare alle ore 24 e proseguire assiduamente sino allo spuntar del sole. Era previsto dall'art. 12 del decreto istitutivo che accompagnasse la ronda, proprio per il carattere di vigilanza notturna che le era conferito, il lanterniere comunale. Ogni sorvegliatore, che non poteva svolgere più di una ronda ogni dieci giorni, doveva avere con sé fucile con o senza bajonetta e distintivo della coccarda rossa al cappello. Era invece facoltativo indossare giacca bleu con collaretto rosso, e di cingere il cangiarro. Tale forza pagana, come la definì lo stesso sovrano borbonico, durò fino al 1838, quando anche in Sicilia furono estese le meglio organizzate guardie urbane.

ARGOMENTI CORRELATI
Le guardie di Francesco I

martedì 2 marzo 2010

Le guardie di Francesco I (1827)

Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie sotto Francesco I furono istituite e dopo pochi mesi abolite le guardie comunali. Che vennero rimpiazzate dalle guardie urbane. Ciò si verificò, in effetti, nel 1827. Nell'aprile di quell'anno, il secondo sovrano duosiciliano firmò un decreto che, in aggiunta ad un analogo atto del precedente mese di febbraio, completava l'abolizione delle guardie civiche (istituite nel 1821) nei domini di qua del Faro. Stabilendovi in sostituzione, appunto, quelle comunali. Il relativo regolamento prevedeva che esse si occupassero, temporaneamente, della giustizia (fra cui l'assistenza quotidiana al giudice regio o al sindaco, l'esecuzione degli ordini di arresto, la custodia dei detenuti, l'arresto e la pronta traduzione innanzi alle autorità locali dei colti in flagranza di reato) in quei comuni i quali, non essendo capoluoghi né di provincia né di distretto, fossero privi della gendarmeria. Numero, da un minimo di una ad un massimo di 4 unità, e stipendio, da 5 a 6 ducati mensili (pagati dal comune mediante introduzione di una tassa imponibile, dalla quale erano esonerati artigiani e operai), variavano in funzione della popolazione residente. Come vestiario di uniforme, cui dette guardie dovevano provvedere a proprie spese, erano prescritti una giacca bleu col collaretto rosso e un cappello tondo con coccarda rossa, nonché una tracolla di cuojo giallo con cartucciera. Come armi avrebbero avuto a disposizione un fucile colla bajonetta. Per entrare a far parte delle guardie comunali, occorreva avere un'età compresa fra i 24 e i cinquant'anni, una costituzione robusta e un'altezza vantaggiosa, essere notoriamente coraggiosi ed esenti da difetti organici, da imputazioni politiche e da condanne espiate per furti, falso, incendio e omicidio. Il decreto d'aprile rimase in vigore, come detto, pochi mesi. Infatti, nel novembre dello stesso 1827 Francesco I fu costretto a revocarlo, abolendo le guardie comunali, per via delle numerose richieste in tal senso pervenute, in particolare per il peso e la difficoltà di esazione della tassa fissata. Istituendo, contestualmente, il corpo delle guardie urbane. Il cui servizio, non a caso, sarebbe stato gratuito. Il loro numero era compreso tra le 40 e le 200 unità in ciascun comune, sempre in base alla popolazione residente. Erano obbligati a farne parte gli impiegati, i proprietari, i capitalisti, i negozianti, i professori di arti liberali, nonché i capi artefici, gl'intraprenditori di opere, i maestri di bottega. In tema di requisiti (a parte i dettagli sulla corporatura), di armi di dotazione e di funzioni la disciplina sostanzialmente non mutava rispetto a quella delle guardie comunali. Mentre, salvo che per la coccarda rossa nel cappello quale distintivo, non era obbligatoria l'uniforme.

ARGOMENTI CORRELATI
Ronde di Sicilia (1833)
Per chiedere copia di atti, leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie, o per specifiche ricerche nellaCollezione delle leggi e de' decreti reali scrivere al seguente indirizzo email: decretiamo [@] gmail.com
Add to Technorati FavoritesBlogItalia.it - La directory italiana dei blog History Blogs - BlogCatalog Blog Directory Migliore Antivirus