QUESTO BLOG PROPONE I REGESTI DI ATTI PUBBLICATI SULLA "COLLEZIONE DELLE LEGGI E DECRETI REALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" TRA IL 1815 E IL 1860. ALCUNI FRA GLI ATTI PRINCIPALI SARANNO RIPORTATI, INTEGRALMENTE, ALL'INTERNO DI APPOSITE BLOG-APPENDICI DOCUMENTARIE.

martedì 2 marzo 2010

Le guardie di Francesco I (1827)

Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie sotto Francesco I furono istituite e dopo pochi mesi abolite le guardie comunali. Che vennero rimpiazzate dalle guardie urbane. Ciò si verificò, in effetti, nel 1827. Nell'aprile di quell'anno, il secondo sovrano duosiciliano firmò un decreto che, in aggiunta ad un analogo atto del precedente mese di febbraio, completava l'abolizione delle guardie civiche (istituite nel 1821) nei domini di qua del Faro. Stabilendovi in sostituzione, appunto, quelle comunali. Il relativo regolamento prevedeva che esse si occupassero, temporaneamente, della giustizia (fra cui l'assistenza quotidiana al giudice regio o al sindaco, l'esecuzione degli ordini di arresto, la custodia dei detenuti, l'arresto e la pronta traduzione innanzi alle autorità locali dei colti in flagranza di reato) in quei comuni i quali, non essendo capoluoghi né di provincia né di distretto, fossero privi della gendarmeria. Numero, da un minimo di una ad un massimo di 4 unità, e stipendio, da 5 a 6 ducati mensili (pagati dal comune mediante introduzione di una tassa imponibile, dalla quale erano esonerati artigiani e operai), variavano in funzione della popolazione residente. Come vestiario di uniforme, cui dette guardie dovevano provvedere a proprie spese, erano prescritti una giacca bleu col collaretto rosso e un cappello tondo con coccarda rossa, nonché una tracolla di cuojo giallo con cartucciera. Come armi avrebbero avuto a disposizione un fucile colla bajonetta. Per entrare a far parte delle guardie comunali, occorreva avere un'età compresa fra i 24 e i cinquant'anni, una costituzione robusta e un'altezza vantaggiosa, essere notoriamente coraggiosi ed esenti da difetti organici, da imputazioni politiche e da condanne espiate per furti, falso, incendio e omicidio. Il decreto d'aprile rimase in vigore, come detto, pochi mesi. Infatti, nel novembre dello stesso 1827 Francesco I fu costretto a revocarlo, abolendo le guardie comunali, per via delle numerose richieste in tal senso pervenute, in particolare per il peso e la difficoltà di esazione della tassa fissata. Istituendo, contestualmente, il corpo delle guardie urbane. Il cui servizio, non a caso, sarebbe stato gratuito. Il loro numero era compreso tra le 40 e le 200 unità in ciascun comune, sempre in base alla popolazione residente. Erano obbligati a farne parte gli impiegati, i proprietari, i capitalisti, i negozianti, i professori di arti liberali, nonché i capi artefici, gl'intraprenditori di opere, i maestri di bottega. In tema di requisiti (a parte i dettagli sulla corporatura), di armi di dotazione e di funzioni la disciplina sostanzialmente non mutava rispetto a quella delle guardie comunali. Mentre, salvo che per la coccarda rossa nel cappello quale distintivo, non era obbligatoria l'uniforme.

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