QUESTO BLOG PROPONE I REGESTI DI ATTI PUBBLICATI SULLA "COLLEZIONE DELLE LEGGI E DECRETI REALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" TRA IL 1815 E IL 1860. ALCUNI FRA GLI ATTI PRINCIPALI SARANNO RIPORTATI, INTEGRALMENTE, ALL'INTERNO DI APPOSITE BLOG-APPENDICI DOCUMENTARIE.
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giovedì 4 aprile 2013

Il Presidente del Consiglio che (non) manca

Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie la carica di presidente del Cosiglio fu istituita nel 1822 e che il primo a ricoprirla (sino all'agosto del 1823) fu un ambasciatore di stanza a Vienna. Il 4 giugno 1822, in effetti, Ferdinando I regolamentò con decreto l'organizzazione e la composizione sia del Consiglio di Stato, sia del Consiglio dei ministri. I due organi dovevano essere presieduti dallo stesso ministro, in particolare, per quanto riguardava il primo, durante l'assenza del re o del duca di Calabria suo figlio. Le prerogative di questa nuova figura, comprendenti anche quelle dell'abolita carica di ministro cancelliere, erano disciplinate dagli artt. 13 e 14 del predetto regolamento: il presidente, tramite di tutte le decisioni del sovrano, doveva moderare e dirimere le discussioni in seno al Consiglio, determinare la richiesta di eventuali chiarimenti sugli affari in discussione, curare l'esecuzione delle nomine ministeriali e statali, sottoscrivere leggi e decreti e curarne conservazione e pubblicazione. Ebbene, il regolamento in questione recava in calce, sotto il nome del sovrano, la firma del principe Ruffo, nelle vesti - appunto - di Presidente del Consiglio de' Ministri. Ma chi era costui? Ne dà conto un altro decreto, del giorno successivo (5 giugno), con il quale il primo sovrano del Regno delle Due Sicilie destinava alla ricordata carica Alvaro Ruffo, ministro plenipotenziario a Vienna (in precedenza era stato ambasciatore a Lisbona e a Parigi). Insignito nel 1815 del titolo di principe, egli avrebbe di buon grado accettato la presidenza, conservando tuttavia la collocazione diplomatica presso l'impero austriaco e, anzi, assommandovi anche l'incarico di ministro degli affari esteri, a seguito della rinuncia del marchese di Circello. Non è un caso che, con la nomina di Ruffo, Ferdinando I abbia espressamente previsto la possibilità di delega ad un interino, che facesse le veci del ministro-presidente quando questi si fosse trovato all'estero. Quel presidente interino sarebbe stato il ministro delle finanze Luigi de' Medici, come previsto da uno specifico decreto e come attestato dagli atti pubblicati sulla Collezione delle leggi duosiciliane. Sta di fatto che il diplomatico rimase presidente del Consiglio fino al 16 agosto 1823, dopo la decisione di rimanere a Vienna, dove la morte lo colse nel luglio 1825, ormai regnante Francesco I. Tuttavia, del ricordato ruolo istituzionale del Ruffo si è persa la memoria. Anche a Wikipedia, per usare un gioco di parole, manca il non mancante presidente del Consiglio del Regno delle Due Sicilie, carica per quello stesso periodo da taluni attribuita, erroneamente, al Medici.

ARGOMENTI CORRELATI
- Elezioni, decreto salva liste (1848)
- A scuola di diplomazia (1860)

lunedì 16 gennaio 2012

Le navi, gli scogli e la solidarietà (1825)

Sapevi che esattamente 187 anni fa, all'indomani della morte di Ferdinando I, tra il 5 e il 7 gennaio 1825 accadde nell'Adriatico, lungo le coste del Regno delle Due Sicilie, qualcosa di analogo a quanto si è verifcato nei giorni scorsi nelle acque del Tirreno, nei pressi dell'Isola del Giglio, alla nave da crociera "Costa Concordia". In quel periodo, in effetti, numerose imbarcazioni, tanto duosiciliane quanto straniere, in navigazione nei tratti tra l'Abruzzo e la Puglia furono distrutte dagli scogli o vi rimasero incagliate. La causa di ciò ebbe, tuttavia, un'origine diversa, essendosi verificata una forte tempesta, i cui effetti potrebbero ricordare quelli di uno tsunami. In particolare, secondo le cronache ufficiali dell'epoca, mentre tra Vasto e Termoli due barche finirono in secca, altrettante fecero naufragio nei pressi di Monopoli. Sempre in Puglia, ma a Barletta, ben tre imbarcazioni si schiantarono sugli scogli, una quarta affondò direttamente ed una quinta, battente bandiera svedese, si arenò. Da questi disastri marittimi per fortuna non si ebbero vittime, ma solo danni a cose. Al pari dei toscani di oggi, i regnicoli di allora, "freschi" sudditi di Francesco I, dimostrarono una pronta solidarietà, intervenendo tempestivamente per aiutare marinai e naufraghi delle nove imbarcazioni coinvolte. Non è qui fuor di luogo rammentare che nel diritto duociliano mentre la nave era, come di consueto, affidata alle cura del capitano, una simile figura era prevista anche per il porto. Al capitano del porto spettava, tra l'altro, secondo uno specifico regolamento adottato nel 1817, di riconoscere i vari legni in entrata e in uscita, spiegando ad essi le corrette direzioni da seguire e le manovre da svolgere e curando, in particolar modo, di far distinguere "banchi, scogli ed altri pericoli che saranno sotto acqua in vicinanza alla terra".

ARGOMENTI CORRELATI
- Illuminare le coste (1859);
- A vele spiegate (1831-1859);
- Tutti gli uomini del "Francesco I" (1829)

lunedì 8 marzo 2010

Cuori e denari bollati di diritto (1826)

Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie la fabbricazione delle carte da gioco venne liberalizzata sotto Francesco I. Che, in effetti, con un decreto del luglio 1826, cambiò radicalmente la normativa di riferimento. Sostituendo alla privativa, di spettanza dell'Amministrazione generali dei dazi indiretti, un apposito diritto fiscale. Per consentire la libera fabbricazione e vendita delle carte da gioco. Che dovevano essere stampate su fogli con contorni marchiati con un bollo a colore portante tre gigli in uno scudo sottoposto alla corona reale. Detto bollo, in particolare, doveva essere fissato sul "4" e sul fante di denari per le carte napoletane, utilizzate ad esempio per i giochi quali quelli da riversino e quelli detti del Re, mentre per quelle francesi doveva essere apposto sull'asso e sul fante di cuori. Il diritto di bollo venne quantificato in grana sei per ogni giuoco completo di qualunque sorta di carte, a prescindere dal prezzo dei fogli. Al fine di evitare falsificazioni e frodi, tanto i fabbricanti quanto i venditori dovevano essere "patentati", affiggendo all'ingresso dei propri locali la relativa licenza, esente da spese. Sarebbero state considerate di contrabbando quelle carte che fossero state sprovviste del contrassegno del fabbricante.

ARGOMENTI CORRELATI
- Puntare a più ruote del lotto (1816);
- Protezionismo di carta (1816);
- Tabacco libero, ma solo a Lecce (1824);
- In punta di spille (1827).

martedì 2 marzo 2010

Le guardie di Francesco I (1827)

Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie sotto Francesco I furono istituite e dopo pochi mesi abolite le guardie comunali. Che vennero rimpiazzate dalle guardie urbane. Ciò si verificò, in effetti, nel 1827. Nell'aprile di quell'anno, il secondo sovrano duosiciliano firmò un decreto che, in aggiunta ad un analogo atto del precedente mese di febbraio, completava l'abolizione delle guardie civiche (istituite nel 1821) nei domini di qua del Faro. Stabilendovi in sostituzione, appunto, quelle comunali. Il relativo regolamento prevedeva che esse si occupassero, temporaneamente, della giustizia (fra cui l'assistenza quotidiana al giudice regio o al sindaco, l'esecuzione degli ordini di arresto, la custodia dei detenuti, l'arresto e la pronta traduzione innanzi alle autorità locali dei colti in flagranza di reato) in quei comuni i quali, non essendo capoluoghi né di provincia né di distretto, fossero privi della gendarmeria. Numero, da un minimo di una ad un massimo di 4 unità, e stipendio, da 5 a 6 ducati mensili (pagati dal comune mediante introduzione di una tassa imponibile, dalla quale erano esonerati artigiani e operai), variavano in funzione della popolazione residente. Come vestiario di uniforme, cui dette guardie dovevano provvedere a proprie spese, erano prescritti una giacca bleu col collaretto rosso e un cappello tondo con coccarda rossa, nonché una tracolla di cuojo giallo con cartucciera. Come armi avrebbero avuto a disposizione un fucile colla bajonetta. Per entrare a far parte delle guardie comunali, occorreva avere un'età compresa fra i 24 e i cinquant'anni, una costituzione robusta e un'altezza vantaggiosa, essere notoriamente coraggiosi ed esenti da difetti organici, da imputazioni politiche e da condanne espiate per furti, falso, incendio e omicidio. Il decreto d'aprile rimase in vigore, come detto, pochi mesi. Infatti, nel novembre dello stesso 1827 Francesco I fu costretto a revocarlo, abolendo le guardie comunali, per via delle numerose richieste in tal senso pervenute, in particolare per il peso e la difficoltà di esazione della tassa fissata. Istituendo, contestualmente, il corpo delle guardie urbane. Il cui servizio, non a caso, sarebbe stato gratuito. Il loro numero era compreso tra le 40 e le 200 unità in ciascun comune, sempre in base alla popolazione residente. Erano obbligati a farne parte gli impiegati, i proprietari, i capitalisti, i negozianti, i professori di arti liberali, nonché i capi artefici, gl'intraprenditori di opere, i maestri di bottega. In tema di requisiti (a parte i dettagli sulla corporatura), di armi di dotazione e di funzioni la disciplina sostanzialmente non mutava rispetto a quella delle guardie comunali. Mentre, salvo che per la coccarda rossa nel cappello quale distintivo, non era obbligatoria l'uniforme.

ARGOMENTI CORRELATI
Ronde di Sicilia (1833)

venerdì 26 febbraio 2010

Celle sacre (1827)

Sapevi che i conventi e i monasteri del Regno delle Due Sicilie dovevano riservare uno o più locali per la custodia disciplinare dei religiosi. Così, in effetti, stabilì Francesco I nel febbraio 1827, firmando un decreto che regolamentava le carceri nei detti luoghi sacri. Prevendo che vi fossero reclusi i membri degli ordini regolari i quali avessero trasgredito alla purità de' costumi e, in genere, ai doveri imposti dalle regole dell'istituto religioso di appartenenza. I locali da adibirsi a siffatta custodia, della misura delle altre camere della comunità e dotati di finestre con le grate, dovevano essere ubicati nei corridoi interni al monastero, ma non al pian terreno. I religiosi in regime di custodia vi potevano portare il proprio letto e gli oggetti occorrenti. La razione e la qualità di cibo non dovevano mutare rispetto a quelle servite in refettorio, salvo decisioni stabilite in ragione del rispetto delle regole del singolo ordine.

ARGOMENTI CORRELATI
- Carceri affollate, processi più veloci (1824);
- Castelli, carceri di lusso per i nobili (1831);

lunedì 22 febbraio 2010

In punta di spille (1827)

Sapevi che l'importazione di spille dall'estero fu vietata nel Regno delle Due Sicilie per oltre tre lustri. Il divieto, in effetti, venne introdotto da Francesco I. Con un decreto del giugno 1827, inteso ad incoraggiare e favorire la fabbricazione regnicola della manifattura in questione. Anche Ferdinando II andò, in un primo momento, nella stessa direzione del genitore, stabilendo nell'aprile del 1833 un termine di 4 mesi per l'esaurimento delle scorte di spille di produzione forestiera, scaduto il quale queste sarebbero state considerate come immesse in frode e quindi soggette alla confisca. Dodici anni più tardi, tuttavia, cambiò decisamente "rotta". Il terzo sovrano duosiciliano, infatti, con un decreto firmato a Napoli nel dicembre 1845, decise di permettere l'introduzione delle spille straniere, stabilendone il relativo dazio. Come precisava l'ultimo decreto, era venuto meno il motivo per imporne il divieto.

ARGOMENTI CORRELATI
- Protezionismo di carta (1816);
- Tabacco libero, ma solo a Lecce (1824);
- Cuori e denari bollati di diritto (1826).

mercoledì 17 febbraio 2010

Tutti gli uomini del "Francesco I" (1829)

Sapevi che lo yacht reale di Francesco I contava complessivamente 282 persone fra ufficiali, equipaggio e domestici. Il numero però variava, anche di molto, a seconda dello stato in cui si trovava l'imbarcazione, ovvero se armata, se svernante o se in disarmo. La pianta organica fu decisa, in effetti, con un decreto dell'aprile 1829, firmato a Napoli dal secondo sovrano del Regno delle Due Sicilie. Sicché il Francesco I, questo il nome dello "scafo" reale, aveva 156 uomini quand'era armato. Fra di essi: 57 marinai, 10 grumetti, 10 domestici, 22 cannonieri, 4 piloti e 3 timonieri, senza contare comandante, nostromi, ufficiali, chirurgo e aiuto, cappellano, cuoco, dispensiere, maestri vari e musicisti. Quando svernava, invece, lo yacht era composto di 72 uomini: la diminuzione riguardava in particolare marinai (ridotti a 40) e cannonieri (ne rimaneva uno solo). Infine, se era in disarmo, non aveva più di 13 uomini: un nostromo, 2 sottoufficiali e 10 marinai.

ARGOMENTI CORRELATI
- Illuminare le coste (1859);
- A vele spiegate (1831-1859);
- Le navi, gli scogli e la solidarietà (1825).
Per chiedere copia di atti, leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie, o per specifiche ricerche nellaCollezione delle leggi e de' decreti reali scrivere al seguente indirizzo email: decretiamo [@] gmail.com
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