Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie venne vietata l'usanza di pranzi per i consiglieri e per le autorità politico-istituzionali. Sino al 1825 era una prassi, in effetti, che i presidenti dei consigli provinciali (all'epoca una provincia regnicola equivaleva ad una regione di oggi) organizzassero una tantum una sorta di conviviale a tavola per i consiglieri provinciali, per l'intendente (cioè il prefetto) ed altre personalità. Tale usanza, com'è scritto in una specifica risoluzione sovrana, era considerata un abuso, tanto più che i convitati potevano sentirsi in obbligo di ricambiare l'ospitalità. Sicché fra i primi atti di Francesco I era ricompreso anche il divieto, emanato nel marzo 1825, di perpetrare oltre un siffatto abuso. Più in particolare, il secondo sovrano delle Due Sicilie era convinto che l'organizzazione di un pranzo mal si conciliasse con le nobili funzioni che per legge erano riservate ai consigli provinciali, potendone conseguire una minore efficienza ed incisività nelle prerogative di quei consessi, nel dar risposte adeguate alle istanze di miglioramento che provenivano dal territorio di competenza. In sostanza, nell'ottica sovrana la celebrazione di un pranzo era una distrazione, intesa non tanto in termini di sperpero di fondi pubblici (giacché le spese erano a carico delle tasche proprie dal "governatore" della provincia), quanto soprattutto nella pesantezza, ovvero nella lentezza che sarebbe potuta derivare sullo svolgimento dei lavori da parte dei politici di allora. La determinazione reale fu inviata agli intendenti con l'invito di farla eseguire rigidamente.
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- Crisi: tagli sul reddito e tagli alle spese (1831);
QUESTO BLOG PROPONE I REGESTI DI ATTI PUBBLICATI SULLA "COLLEZIONE DELLE LEGGI E DECRETI REALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" TRA IL 1815 E IL 1860. ALCUNI FRA GLI ATTI PRINCIPALI SARANNO RIPORTATI, INTEGRALMENTE, ALL'INTERNO DI APPOSITE BLOG-APPENDICI DOCUMENTARIE.
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lunedì 22 aprile 2013
Politici a tavola, un abuso vietato nel 1825
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martedì 9 febbraio 2010
Non bestemmiare in luogo pubblico (1827)
Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie la bestemmia era punita, a seconda del posto in cui era profferita, con la reclusione o con la relegazione. In effetti tale reato, già previsto sotto Ferdinando I nel 1821, fu precisato e inasprito con un decreto firmato da Francesco I nel maggio 1827. In particolare, il secondo sovrano duosiciliano provvide a far sì che se la bestemmia, vale a dire l'empia esecrazione del nome di Dio, o de' Santi, fosse stata pronunciata all'interno di chiese aperte al pubblico o in luoghi in cui si stessero pubblicamente celebrando funzioni sacre, allora il trasgressore sarebbe stato punito con la reclusione; altrimenti, sarebbe incorso nella relegazione. Venne specificato che per luogo pubblico si dovessero intendere le strade e le piazze, i caffè e i bigliardi, le osterie e le cantine, le bettole e le spezierie, oltre a quei luoghi aperti su strade e piazze pubbliche in cui si svolgevano abitualmente delle riunioni.
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lunedì 8 febbraio 2010
Tutelare il diritto d'autore (1828)
Sapevi che Francesco I promulgò un decreto per assicurare il "copyright" delle opere dell'ingegno ai legittimi proprietari. Così fece, in effetti, nel febbraio del 1828. Con il decreto in questione, composto di sei articoli, fu prescritto che gli scrittori, i compositori, i pittori, gli scultori, gli architetti e i disegnatori potessero godere, vita natural durante, del diritto esclusivo di pubblicare e diffondere (spacciare) le loro opere in tutto il Regno delle Due Sicilie. Il secondo sovrano duosiciliano estese tale diritto all'intera durata in vita delle vedove e agli eredi fino a 30 anni dalla morte dell'autore. Era anche concessa la facoltà di poter vendere ad altri la proprietà intellettuale e il corrispondente diritto di esercizio o sfruttamento.
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sabato 6 febbraio 2010
Sudditi al soldo di potenze straniere (1826)
Sapevi che i sudditi del Regno delle Due Sicilie non potevano prestare servizio presso una potenza straniera, se non espressamente autorizzati. Così decise, in effetti, Francesco I, promulgando nel marzo del 1826 un'apposita legge in cinque articoli. Con la quale si stabiliva: l'obbligatorietà della preventiva autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia; l'impossibilità di prestare giuramento di servizio ad una potenza straniera in assenza della riserba di non impugnare armi a favore della prima contro quelle del Regno; l'impossibilità per chi fosse al soldo di stati esteri sia di intervenire in rappresentanza alla sottoscrizione di accordi, trattati e negoziazioni, sia di essere accreditati, ricevuti e protetti in qualsiasi forma dal sovrano duosiciliano.
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giovedì 4 febbraio 2010
Esportare liberamente pece e resina (1830)
Sapevi che Francesco I, volendo favorire l'industria e il commercio del Regno delle Due Sicilie, liberalizzò l'esportazione della pece e della resina. Così fece, in effetti, con un decreto di due soli articoli promulgato in sua vece dal figlio Ferdinando, quale vicario generale, nel gennaio 1830. In particolare, il primo articolo del decreto prevedeva tanto la libera estraregnazione della pece nera, della pece greca e della resina, quanto l'esenzione dei relativi dazi doganali.
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