Sapevi che molte istanze e numerosi provvedimenti economico-finanziari in discussione nell'Italia di oggi, e altrove (si pensi al caso di Cipro), erano già stati affrontati nel Regno delle Due Sicilie, in particolare nel 1831. Al principio di quell'anno, in effetti, per via della crisi che attanagliava il suo regno, Ferdinando II promulgò una serie di decreti specifici. Sulla scorta di una situazione triste per le casse dello Stato borbonico, con un debito che - e per trasparenza non lo nascose ai sudditi - ammontava a circa 4 milioni e 345 mila ducati, il sovrano - come illustrò in un decreto introducente una nuova ritenuta su soldi e pensioni - effettuò dei tagli, partendo da se stesso: si decurtò dalla propria borsa privata 180 mila ducati e dall'assegnamento della Real Casa 190 mila ducati (un po', mutatis mutandis, come pochi giorni fa hanno dichiarato di fare i presidenti di Camera e Senato Boldrini e Grasso). Già riordinate le armate di terra e di mare, e riorganizzati i diversi ministeri, e non volendo incidere oltre né sulla proprietà, né sull'industria, per non arrecare grave ferita a queste sorgenti della pubblica prosperità, egli abolì il cumulo delle indennità e introdusse una nuova ritenuta sulle spese materiali, sui redditi delle classi medio-alte e sulle pensioni di grazia e di giustizia, quelle concesse cioè in virtù di onori e benemerenze. Detta tassazione non avrebbe gravato su impiegati e pensionati con un reddito minimo (fino a 25 ducati al mese), mentre sarebbe aumentata in proporzione per i redditi superiori. Del resto, secondo il terzo re duosiciliano, i soprassoldi, le gratificazioni, le indennità cumulate...sono un favore di eccezione, che per qualunque titolo conceduto non può essere continuato ne' gravissimi bisogni dello Stato, tanto più che la prosperità precedente aveva arricchito alcune classi, le stesse che ora ben avrebbero potuto vivere con nuove tasse. Il peso di tali provvedimenti era bilanciato, nello stesso decreto, dal dimezzamento del dazio sul macinato, dimezzamento favorito dalle economie operate dai diversi ministeri. Con un altro decreto, promulgato nella stessa data del primo, Ferdinando II tra l'altro diminuì stipendi ed emolumenti degli amministratori comunali, dimezzò i diritti di contabilità che gli enti locali pagavano alle intendenze, limitò le spese per le feste civili, che potevano essere svolte soltanto nei capoluoghi di provincia, fissandone un tetto massimo. Come precisava l'art. 9 di quest'ultimo decreto, il risparmio dovuto ai previsti tagli alla pubblica amministrazione doveva essere "investito" nella riduzione delle tasse comunali e provinciali.
ARGOMENTI CORRELATI
- Protezionismo di carta (1816);
- Risparmio senza speculatori (1859)
QUESTO BLOG PROPONE I REGESTI DI ATTI PUBBLICATI SULLA "COLLEZIONE DELLE LEGGI E DECRETI REALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" TRA IL 1815 E IL 1860. ALCUNI FRA GLI ATTI PRINCIPALI SARANNO RIPORTATI, INTEGRALMENTE, ALL'INTERNO DI APPOSITE BLOG-APPENDICI DOCUMENTARIE.
Visualizzazione post con etichetta Ferdinando II di Borbone. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Ferdinando II di Borbone. Mostra tutti i post
domenica 24 marzo 2013
Crisi: tasse sul reddito e tagli alle indennità (1831)
Etichette:
1831,
boldrini,
Cipro,
costi politica,
crisi economica,
Ferdinando II di Borbone,
finanze,
grasso,
indennità,
Italia,
pubblica amministrazione,
Regno delle Due Sicilie,
riforma,
spesa pubblica,
tagli,
tasse
mercoledì 24 novembre 2010
La raccolta della "monnezza" nel 1832
Sapevi che i provvedimenti del 1832 per la nettezza delle strade, una sorta di raccolta differenziata dell'immondizia antelitteram effettuata sotto Ferdinando II, come ha ricordato Roberto Saviano il 22 novembre 2010, nella trasmissione di Rai3 Vieni via con me condotta da Fabio Fazio, non riguardavano solo Napoli, giacché vennero adottati in tutto il Regno delle Due Sicilie, in base a diverse Istruzioni emanate dall'apposita magistratura della salute pubblica come strumento di prevenzione del colera, che in quel periodo affliggeva diversi Paesi europei. Le ordinanze prefettizie, che rigirarono nel luglio del 1832 ai diversi circondari e mandamenti di tutte le province regnicole le dette istruzioni, prevedevano in particolare, al titolo I (Nettezza delle strade, ed altri siti), quanto segue:
Erano anche previste norme particolari per i rifiuti delle industrie, le quali dovevano essere situate in luoghi segregati e distinti dall'abitato. Per esse si provvide generalmente con condotti sotterranei...per incanalarvi le acque, o altri materiali guasti risultanti dalla lavorazione. Ma anche, specie per i laboratori chimici e le officine degli ottonari, ed altre di simil natura, che per lo sviluppo di certi particolari gas dipendenti dalla liquefazione di alcuni metalli potevano alterare la salubrità dell'aria, per mezzo di fornelli con cappe, e lunghi cammini, superiori alle circonvicine abitazioni, ed atti a portare i suddetti gas al più alto che sia possibile per farli disperdere da' venti, e neutralizzare dall'aria atmosferica. I contravventori sarebbero stati multati (per un importo compreso fra 5 e 29 carlini) e puniti con la reclusione da uno a tre giorni.
Art. 1. Tutt'i proprietarii, o fittuarii di case, botteghe, cortili, e giardini saranno tenuti...a far ispazzare innanzi a' medesimi in ogni giorno di buon mattino. Art. 2. Le immondezze saranno raccolte in un angolo lateralmente alle rispettive porte, senza avvicinarle alle abitazioni contigue. Art. 3. Restano vietati sulle strade, e ne' recinti qualunque gli accomulamenti d'immondezze, tranne i momentanei, de' quali si è parlato nell'articolo precedente, di calcinacci, rottami, e sfabbricine, come del pari che vi si gittino delle acque lorde, incomode, e nocive alla respirazione. Art. 4. I proprietarii, e locatarii di stalle, e rimesse faranno giornalmente togliere al sorger del giorno, e portar via il letame dalle medesime o vendendolo, od avvalendosene per le campagne di loro proprietà...Art. 5. A niuno sarà permesso di aver dentro gli abitati delle stalle permanenti ad uso d'interi armenti di pecore, di capre, o di altra specie di animali gregarii, ch'eccedano il numero di trenta. Art. 6. In ciascun Comune saranno destinati dalle Autorità Municipali de' mondezzai incaricati di pulire le strade, ed a caricare, e portare nelle campagne le materie indicate...Art. 7. Non sarà accordata sotto qualunque pretesa la nocevole pratica di scavare de' fossi nell'abitato per raccogliervi il letame, e macerarlo per uso di cancime, e tanto meno lungo le pubbliche strade. Art. 8. Dal primo di giugno fino a tutto settembre di ciascun anno i proprietarj, o locatarii saranno espressamente tenuti di far innaffiare due volte al giorno quella parte di strada, ch'è sita innanzi alle loro case, botteghe, a' loro giardini, cortili ec. ec. Il primo innaffiamento dee precedere lo spazzamento delle strade al mattino; l'altro avrà luogo verso le ore ventuno. Art. 9. Tutt'i proprietari di case...saranno obbligati di far costruire a di loro spese un recipiente, o come altrimenti dicesi, un chiusino nel recento de proprii cortili, atto a raccogliere le acque fetide, ed immonde, affinché le stesse non fluiscano sulle strade in danno della pubblica salute per delle buche che abusivamente soglionsi tenere accosto ai portoni....
Erano anche previste norme particolari per i rifiuti delle industrie, le quali dovevano essere situate in luoghi segregati e distinti dall'abitato. Per esse si provvide generalmente con condotti sotterranei...per incanalarvi le acque, o altri materiali guasti risultanti dalla lavorazione. Ma anche, specie per i laboratori chimici e le officine degli ottonari, ed altre di simil natura, che per lo sviluppo di certi particolari gas dipendenti dalla liquefazione di alcuni metalli potevano alterare la salubrità dell'aria, per mezzo di fornelli con cappe, e lunghi cammini, superiori alle circonvicine abitazioni, ed atti a portare i suddetti gas al più alto che sia possibile per farli disperdere da' venti, e neutralizzare dall'aria atmosferica. I contravventori sarebbero stati multati (per un importo compreso fra 5 e 29 carlini) e puniti con la reclusione da uno a tre giorni.
Etichette:
colera,
Fabio Fazio,
Ferdinando II di Borbone,
immondizia,
monnezza,
Napoli,
raccolta differenziata,
Rai,
Regno delle Due Sicilie,
rifiuti,
rifiuti tossici,
Roberto Saviano,
sanità,
speciali
martedì 24 agosto 2010
Ronde di Sicilia (1833)
Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie operarono, per un lustro, anche i sorvegliatori d'interna sicurezza. Così stabilì, in effetti, Ferdinando II. Che nel giugno 1833 introdusse questa nuova forza di pubblica sicurezza, limitandola tuttavia alla sola Sicilia, perché nella parte continentale del Regno erano già attive le guardie urbane (istituite nel 1827). Ai sorvegliatori spettava il servizio di perlustrazione notturna in tutti quei comuni dell'isola che non fossero capoluoghi né di valle né di distretto e che non disponessero di truppe di linea o di gendarmeria. Potevano appartenere alla nuova forza di rondieri esponenti di diverse classi (impiegati, proprietari, capitalisti, negozianti, professori, borghesi, industrianti e artigiani), ma erano esclusi i minori di 24 anni, o i maggiori di 50 anni, i condannati e i perturbatori dell'ordine pubblico. Il servizio, del tutto gratuito, doveva cominciare alle ore 24 e proseguire assiduamente sino allo spuntar del sole. Era previsto dall'art. 12 del decreto istitutivo che accompagnasse la ronda, proprio per il carattere di vigilanza notturna che le era conferito, il lanterniere comunale. Ogni sorvegliatore, che non poteva svolgere più di una ronda ogni dieci giorni, doveva avere con sé fucile con o senza bajonetta e distintivo della coccarda rossa al cappello. Era invece facoltativo indossare giacca bleu con collaretto rosso, e di cingere il cangiarro. Tale forza pagana, come la definì lo stesso sovrano borbonico, durò fino al 1838, quando anche in Sicilia furono estese le meglio organizzate guardie urbane.
ARGOMENTI CORRELATI
Le guardie di Francesco I
ARGOMENTI CORRELATI
Le guardie di Francesco I
giovedì 11 marzo 2010
Elezioni, decreto salva liste (1848)
Sapevi che nel 1848, dopo la promulgazione della Legge elettorale provvisoria del Regno delle Due Sicilie (1 marzo), seguìta all'adozione della Costituzione, Ferdinando II emanò un decreto che prescriveva la procedura ne' ricorsi contro le deliberazioni delle giunte elettorali. L'esigenza di un siffatto provvedimento era legato, in particolare, alle modalità e ai termini di presentazione dei reclami per l'esclusione di nominativi dalle liste di eleggibili. Detta esclusione, in base alla citata Legge elettorale, doveva essere dichiarata dalla Giunta elettorale costituita in ogni comune (art. 1), la stessa che era deputata, al tempo stesso, alla compilazione delle liste e a decidere sui reclami. Avverso il rigetto era possibile ricorrere, a norma dell'art. 17 della richiamata legge, proponendo appello alla giunta elettorale del capoluogo del distretto. L'eventuale rigetto anche da parte di questa poteva essere impugnato, in ultima istanza, innanzi al tribunale civile, la cui decisione sarebbe stata inappellabile. In questo quadro normativo s'innestava il successivo decreto, firmato dal terzo sovrano duosiciliano il 22 marzo e pubblicato il 29 marzo 1848. Fondato, come recita la premessa, sull'indispensabile definizione del termine utile per lo sperimento del ricorso innanzi a' tribunali civili, nonché sullo stabilimento di un metodo eccezionale abbreviato per la discussione di questioni essenzialmente di pubblico interesse ed urgenti. Sicché il decreto precisava, in sintesi, che il termine per ricorrere alla Giunte elettorali distrettuali dovesse essere di 3 giorni (art. 1); che nel ricorso, da indirizzarsi al presidente e ai giudici del tribunale civile territorialmente competente e da notificarsi, ove presenti, ai controinteressati, occorreva fornire le motivazioni (art. 2); che il reclamante doveva depositare, nella cancelleria del tribunale, la copia della deliberazione della Giunta impugnata ed eventuali documenti a sostegno nei 4 giorni successivi alla notifica e comunicazione del ricorso, termine disatteso il quale lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile e la decisione della Giunta irrevocabile (art. 3). Il ricorso, presentato nei termini sopra stabiliti, doveva essere discusso, in via sommaria, nella prima udienza del tribunale successiva al deposito (art. 6).
ARGOMENTI CORRELATI
- Il Governo dei Saggi (1821);
- Il presidente del consiglio che (non) manca;
- Ridare vigore alla costituzione del '48 (1860)
ARGOMENTI CORRELATI
- Il Governo dei Saggi (1821);
- Il presidente del consiglio che (non) manca;
- Ridare vigore alla costituzione del '48 (1860)
Etichette:
1848,
appello,
decretiamo,
decreto,
elezioni,
esclusione,
Ferdinando II di Borbone,
interesse pubblico,
legge elettorale,
liste,
procedure,
Regno delle Due Sicilie,
ricorsi,
salva liste,
termini
domenica 7 marzo 2010
Arte dell'interpretazione autentica (1851)
Sapevi che per risolvere conflitti di competenza e possibili ambiguità circa la conservazione dei monumenti Ferdinando II firmò, nel maggio 1851, un apposito decreto. Con il quale, prendendo spunto dal caso del restauro dell'Arco Felice sulla strada da Caserta a Capua e a chi spettassero le relative spese, materia peraltro già rimessa al Consiglio di Stato, il terzo sovrano del Regno delle Due Sicilie intese risolvere la questione con un'interpretazione autentica. Stabilendo in punto di massima che tutte le spese necessarie per la conservazione e restauro dei monumenti antichi o di arte che si trovassero sulle strade fossero poste a carico della Tesoreria generale, delle province, dei comuni e dei privati, a seconda che le strade fossero regie, provinciali, comunali o vicinali. Senza che ciò inficiasse le competenze, già stabilite con decreto del 1839, della reale Accademia di belle arti, in relazione al preventivo parere e connesse prescrizione che questa doveva fornire per i restauri.
ARGOMENTI CORRELATI
- I monumenti non si toccano (1822-1839)
ARGOMENTI CORRELATI
- I monumenti non si toccano (1822-1839)
lunedì 1 marzo 2010
Pesca all'alalunga (1835-1852)
Sapevi che la legislazione sulla pesca del Regno delle Due Sicilie si è interessata anche dell'alalunga. Così accadde, in effetti, sotto Ferdinando II. Che si occupò della predetta specie di tonno in due occasioni. La prima volta nel maggio 1835, nell'ambito di un decreto teso a disciplinare divieti e contravvenzioni in materia di pesca nei domini oltre il Faro. Con il quale, oltre a proibire l'utilizzazione delle paranze e paranzelle napoletane, della ravistanella come della tratticella ad orse serrate, delle sciabiche come degli sciabiconi (ma solo dalla metà di aprile alla metà di luglio), nonché l'uso di esche avvelenate (con tasso o ferrazzuolo, titimolo o camarrone, noce vomica, fungo di levante, pomo terragno o pan terreno o pan porcino), intese porre il divieto di pesca con le alalungare, lunghe reti mobili per catturare - appunto - le alalunghe, tra il primo aprile e la fine di settembre di ogni anno. Periodo nel quale era anche vietato semplicemente traportarle, per mezzo di imbarcazioni, da un luogo all'altro. Unica eccezione era prevista per gli abitanti di Ustica. Che potevano utilizzare le alalungare tutto l'anno, sia pure soltanto nel mare che bagna la circonferenza di quell'isola e non oltre tre miglia dalla costa. Tale divieto fu revocato, per la sola Sicilia, nel maggio 1852. Allorché il medesimo sovrano, volendo abrogare norme che, come nel caso specifico, nuocevano ad una classe numerosa di persone che per lo innanti viveva prestando la sua opera in quell'industria, con apposito decreto dichiarò libera la pesca delle alalunghe con gli ordegni detti alalungare.
ARGOMENTI CORRELATI
- Liberalizzare la pesca al corallo (1856).
- Muli fiscali (1859).
ARGOMENTI CORRELATI
- Liberalizzare la pesca al corallo (1856).
- Muli fiscali (1859).
Etichette:
alalungare,
alalunghe,
decretiamo,
Ferdinando II di Borbone,
paranza,
pesca,
Regno Due Sicilie,
veleni
mercoledì 24 febbraio 2010
A vele spiegate (1831-1859)
Sapevi che l'arte della navigazione trovò uno spazio di rilievo nell'ambito dell'istruzione pubblica e privata del Regno delle Due Sicilie, in particolare tra gli anni Trenta e Cinquanta dell'800, anche con l'incremento delle scuole nautiche. Sotto Ferdinando II, in effetti, ne vennero create di nuove e furono adottati numerosi provvedimenti atti a razionalizzare e migliorare quelle di più antica istituzione. Alla nascita delle scuole nautiche di Trapani (decreto del 1831), del Borgo di Gaeta (risoluzioni del 1851 e 1853 e decreto del 1854), di Bari (1856), si accompagnarono significative disposizioni circa quelle di Meta e Carotto, Messina e Reggio Calabria del 1832, di Giarre-Riposto e Siracusa nel 1833, di Castellammare del 1852 e 1853, di Procida del 1855. Infine con Francesco II venne fondata, nel 1859, quella di Torre del Greco. Il controllo di tali scuole dipendeva, a partire dal 1850, dall'Ammiragliato della Marina da guerra. Osservando il decreto istitutivo della scuola nautica di Trapani, si apprende che le materie di insegnamento erano l'aritmetica, la geometria e la trigonometria da studiarsi sui manuali di Vito Caravelli, oltre alle principali nozioni di geografia, e ai trattati sulla sfera e sulla navigazione di Giovanni Fileti. Il lettore ovvero l'insegnante, poi, doveva far conoscere la bussola e illustrare l'uso delle carte piane. Agli alunni che non sapevano leggere erano consigliate le opere di John Locke. Due erano i maestri per le scuole del borgo di Gaeta e di Torre del Greco: uno per le matematiche e la navigazione, l'altro per la lingua italiana e il catechismo. Più articolato il quadro delle discipline da studiare nelle scuole nautiche di Bari e di Procida, cui erano assegnati rispettivamente tre e quattro insegnanti. Le materie, per quella pugliese, erano la scienza del pilotaggio, ossia un corso teorico completo di navigazione per stima e di navigazione astronomica; teoria e pratica di pilotaggio per capitani e piloti di piccolo e grande cabotaggio; le matematiche elementari (geometria, aritmetica, algebra fino alle equazioni di 2°, trigonometria e logaritmi); la geografia; la lingua italiana e la calligrafia. A queste si aggiungevano, nella scuola nautica di Procida, che - secondo gli intenti del terzo sovrano duosiciliano - doveva offire a quella popolazione dedita in massima parte alla navigazione un più largo e compiuto insegnamento, l'aritmetica pratica e il diritto commerciale marittimo, oltre ai rudimenti di scrittura e lettura colle quattro regole di aritmetica per i marinai analfabeti. Insegnamenti simili aveva anche la scuola di Castellammare (di Stabia), dotata di tre maestri, dove in più gli studenti potevano apprendere la lingua francese. Nel relativo regolamento, pubblicato nel marzo 1853, il corso per gli aspiranti piloti d'altura era diviso in tre anni: nel primo si studiava grammatica italiana, calligrafia, geografia, francese, aritmetica pratica e ragionata e geometria piana; il secondo era riservato alla corretta scrittura in italiano e in francese, a stendere una lettera o un rapporto, e a studiare geometria solida, elementi di algebra, dottrina e uso dei logaritmi, canone trigonometrico, trigonometria piana e sferica, nonché l'applicazione pratica alle misure delle figure piane e solide; nel terzo anno, infine, si affrontava la scienza del pilotaggio e si faceva pratica sull'applicazione delle carte idrografiche, come sull'uso degli strumenti astronomici dei marinai. Chi aspirava a diventare capitano o pilota in cabotaggio doveva, inoltre, imparare in un anno la grammatica italiana e l'aritmetica pratica, le principali nozioni della sfera mondana, l'uso delle carte piane e ridotte della bussola e del Locke, il modo di determinare il punto della nave adoperando il quadrante di riduzione e quello di correggerlo mediante la latitudine osservata ottenuta con l'altezza meridiana del sole, ed il come si scovre la variazione della bussola col confronto delle amplitudini del sole utilizzando i logaritmi. Il diritto marittimo si studiava, in tre anni, sulla pubblicazione di Arcangelo Scotto Lachianca.
ARGOMENTI CORRELATI
- L'importanza del ballo a Napoli (1816);
- Educare alla scenografia (1816);
- A scuola di diplomazia (1860).
ARGOMENTI CORRELATI
- L'importanza del ballo a Napoli (1816);
- Educare alla scenografia (1816);
- A scuola di diplomazia (1860).
Etichette:
bussola,
discipline,
Ferdinando II di Borbone,
Francesco II di Borbone,
materie,
nautica,
navigazione,
Regno delle Due Sicilie,
scuola nautica,
studio,
vela
lunedì 22 febbraio 2010
In punta di spille (1827)
Sapevi che l'importazione di spille dall'estero fu vietata nel Regno delle Due Sicilie per oltre tre lustri. Il divieto, in effetti, venne introdotto da Francesco I. Con un decreto del giugno 1827, inteso ad incoraggiare e favorire la fabbricazione regnicola della manifattura in questione. Anche Ferdinando II andò, in un primo momento, nella stessa direzione del genitore, stabilendo nell'aprile del 1833 un termine di 4 mesi per l'esaurimento delle scorte di spille di produzione forestiera, scaduto il quale queste sarebbero state considerate come immesse in frode e quindi soggette alla confisca. Dodici anni più tardi, tuttavia, cambiò decisamente "rotta". Il terzo sovrano duosiciliano, infatti, con un decreto firmato a Napoli nel dicembre 1845, decise di permettere l'introduzione delle spille straniere, stabilendone il relativo dazio. Come precisava l'ultimo decreto, era venuto meno il motivo per imporne il divieto.
ARGOMENTI CORRELATI
- Protezionismo di carta (1816);
- Tabacco libero, ma solo a Lecce (1824);
- Cuori e denari bollati di diritto (1826).
ARGOMENTI CORRELATI
- Protezionismo di carta (1816);
- Tabacco libero, ma solo a Lecce (1824);
- Cuori e denari bollati di diritto (1826).
giovedì 18 febbraio 2010
Castelli, carceri di lusso per i nobili (1831)
Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie gli esponenti della nobiltà che dovevano scontare delle pene legate ad obbligazioni civili e commerciali erano reclusi nei castelli reali. Così decise, in effetti, Ferdinando II. Con un apposito decreto firmato a Napoli nel luglio del 1831. Il quale stabiliva che, essendo le prigioni regnicole prive di un locale idoneo per la custodia de' nobili, questi dovessero essere detenuti ne' castelli reali più vicini al comune ove era stato eseguito l'arresto.
ARGOMENTI CORRELATI
- Carceri affollate, processi più veloci (1824);
- Celle sacre (1827).
ARGOMENTI CORRELATI
- Carceri affollate, processi più veloci (1824);
- Celle sacre (1827).
Etichette:
carceri,
castelli,
decretiamo,
Ferdinando II di Borbone,
nobili,
nobiltà,
prigioni,
Regno delle Due Sicilie
martedì 16 febbraio 2010
I monumenti non si toccano (1822-1839)
Sapevi che era vietato portare fuori dal Regno delle Due Sicilie opere d'interesse storico ed artistico. Così stabilì, in effetti, Ferdinando I. Che, con un decreto del maggio 1822, vietò di togliere dal posto in cui si trovavano quadri, statue, bassorilievi, oltre a tutti gli oggetti e monumenti d'arte e storici. Presenti tanto negli edifici pubblici e nelle chiese quanto nelle cappelle soggette a diritti di patronato. Il decreto vietava anche di demolire o comunque di arrecare degrado ad antiche costruzioni, pur se ricadenti in fondi privati, come nel caso di templi, basiliche, teatri, anfiteatri, ginnasi, acquedotti, mausolei di pregiata architettura e mura di città distrutte. Era proibito, infine, esportare qualsiasi oggetto d'arte e d'antichità, anche se di proprietà privata, senza preventivo permesso. Che sarebbe stato eventualmente accordato soltanto in mancanza di un merito tale da interessare il decoro del Regno. Sarebbe stata chiamata a giudicare l'oggetto, stabilendone il merito, l'istituenda Commessione di antichità e belle arti. Successivamente, nel settembre 1839, Ferdinando II volle adottare un decreto che, richiamandosi a quanto sopraprescritto, desse maggior efficacia alle misure per conseguire l'importante fine di preservare da ogni degredazioni i pregevoli monumenti antichi e di arte. In tal senso stabilì che gli stessi fossero posti sotto la sorveglianza delle autorità amministrative dipendenti dal Ministero degli affari interni e che dovessero essere ben conservati dai proprietari. Essi, in particolare, avrebbero dovuto vigilare perché non si alteri né si deturpi l'antico con lavori moderni, senza eseguire restauri privi di permesso, da rilasciarsi previo esame e parere dell'Accademia di belle arti. Le contravvenzioni sarebbero state considerate come violazione dei monumenti pubblici. Il decreto del 1839 stabilì, inoltre, che monumenti di particolar pregio, suscettibili di essere conservati in modo migliore e di essere utili allo accrescimento de' mezzi di eccitare il genio della gioventù coll'esempio degli antichi maestri nell'arte, potessero essere trasferiti dal sito originario al Museo Borbonico, ove sarebbero stati esposti alle osservazioni degli amatori e de' dotti, ed all'istruzione del Pubblico. Al loro posto, sarebbero stati messi o delle copie o degli adeguati ornamenti a spese del predetto Museo. Ciò non valeva per i quadri delle chiese che, ancorchè capolavori, dovevano restare nel luogo originario, ferma restando la stretta vigilanza.
ARGOMENTI CORRELATI
- Arte dell'interpretazione autentica (1851)
ARGOMENTI CORRELATI
- Arte dell'interpretazione autentica (1851)
Etichette:
arte,
decretiamo,
Ferdinando I di Borbone,
Ferdinando II di Borbone,
interesse artistico,
interesse storico,
monumenti,
quadri,
Regno delle Due Sicilie,
statue,
storia
mercoledì 10 febbraio 2010
Stampa e privacy (1849)
Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie ai giornali e ai periodici in genere non era permesso pubblicare né notizie relative ad atti istruttori, a processi e procedimenti in corso, né i commenti dei giudici su qualsiasi materia. Così stabilì, in effetti, un corposo decreto firmato nel marzo 1849 da Ferdinando II. In sostanza il terzo sovrano duosiciliano stabilì, in assenza e nell'attesa di una legge sul diritto di stampa, disposizioni che - da una parte - ne garantissero l'esercizio, disciplinando però - dall'altra parte - il disordine e la licenza de' periodici e delle scritture volanti stampate nel Regno, o provenienti dall'estero. In primo luogo, il citato decreto sanciva che ogni cittadino maggiorenne del Regno, nel pieno godimento dei diritti civili e politici e non imputato di reati, potesse, al pari di enti morali e società commerciali regolarmente riconosciuti, compilare e stampare giornali, effemeridi, fogli sia volanti sia a fascicoli. Previo rilascio di una dichiarazione all'Intendente e al procuratore generale presso la Gran Corte criminale. E previo versamento, nel caso di pubblicazioni riguardanti materie politiche ed economiche, di una cauzione. Gli stranieri potevano partecipare alla redazione di una pubblicazione, ma non assumerne la proprietà, l'edizione e la responsabilità. In secondo luogo, la pubblicazione doveva avere un direttore o un gerente responsabile, carica che poteva assumere anche il proprietario, figure comunque rigorosamente regnicole e in possesso di tutti i requisiti sopra ricordati. In caso di richieste dell'Autorità, circa l'autore di un articolo non firmato o firmato con pseudonimo o siglato, essi non potevano invocare il segreto professionale, ma dovevano dichiararne il nome, potendo incorrere in caso contrario nel reato di falsa testimonianza. Gli stessi erano obbligati, prima della distribuzione, a cifrare ogni singolo foglio di un solo esemplare, che doveva restare dal tipografo o stampatore, il quale, in assenza di tale adempimento, non era autorizzato a rilasciare le copie. In terzo luogo, i chiamati in causa da articoli potevano esercitare il diritto di replica, con una risposta o una dichiarazione alle quali, indipendentemente dalla lunghezza, non potevano essere aggiunti commenti o note editoriali. Infine, non era possibile pubblicare: le discussioni delle commissioni parlamentari; i dibattimenti dei giudizi penali e, se chiusi al pubblico, di quelli civili; gli atti istruttori delle cause penali in pendenza del giudizio; i voti di ciascun giudice su questioni di fatto e di diritto. La trasgressione comportava la reclusione, oltre ad un'ammenda.
ARGOMENTI CORRELATI
- Tutelare il diritto d'autore (1828)
ARGOMENTI CORRELATI
- Tutelare il diritto d'autore (1828)
Etichette:
brogliacci,
decretiamo,
decreto,
diritto di cronaca,
Ferdinando II di Borbone,
giornali,
intercettazioni,
magistratura,
periodici,
privacy,
processi,
Regno delle Due Sicilie,
riservatezza,
stampa
Iscriviti a:
Post (Atom)
Per chiedere copia di atti, leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie, o per specifiche ricerche nellaCollezione delle leggi e de' decreti reali scrivere al seguente indirizzo email: decretiamo [@] gmail.com

