tag:blogger.com,1999:blog-66984587357696413052024-02-08T21:19:31.743+01:00DECRETIAMODecreti e leggi del Regno delle Due Sicilie (1815-1860)Unknownnoreply@blogger.comBlogger52125tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-14217831139857108872015-03-30T10:53:00.000+02:002015-03-30T16:06:42.384+02:00Le ferrovie "francesi" di Francesco II (1860)Sapevi che <a href="http://francescosecondo.blogspot.it/"><b>Francesco II</b></a>, mutando opinione sulle concessioni ferroviarie, cui era inizialmente ostile, decise di dare il via alla costruzione di una rete di strade ferrate. Così fece, in effetti, con un decreto dell'<b>agosto</b> <b>1860</b>, con il quale consegnò l'opera ad un gruppo francese, capeggiato dal finanziere transalpino <b>Gustave Delahante</b>, che aveva fra i propri soci anche i <b>Rothschild</b>. Tale scelta fu caldeggiata all'ultimo sovrano duosiciliano dal suo ministro <b>Giacomo de Martino</b>, da un paio di mesi agli affari esteri, nella convinzione che una concessione al Delahante potesse favorire il sostegno della Francia al Regno delle Due Sicilie. L'autorizzazione alla concessione, data col decreto, prevedeva la costruzione di: <b>una linea</b> <b>dal Tronto a Taranto</b>, che sarebbe passata per Foggia e con delle diramazioni per Otranto, Lecce, Bari, Brindisi, Barletta e Termoli; <b>due passaggi transappennici</b> che permettessero la comunicazione tra la linea precedente e Napoli, attraverso sia le valli del Sele e dell'Ofanto, sia le valli del Volturno, del Calore, del Tamaro e del Biferno. La concessione avrebbe avuto una durata di 99 anni. <br />
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Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-56466449299876154452015-03-15T12:43:00.000+01:002015-03-15T17:01:24.664+01:00Cosenza ama la musica (1818)Sapevi che <span style="font-weight: bold;"><a href="http://ferdinando1.blogspot.com/">Ferdinando I</a></span>, facendo seguito ad una serie di provvedimenti del 1816, volti ad educare alla scenografia e a sottolineare l'importanza del ballo, volle adottare insegnamenti analoghi anche in altre città. Così decise, in effetti, con un decreto del <b>1818</b>. Sulla richiesta dell'Intendente (il prefetto di allora) della provincia di Calabria citeriore, in quell'anno il primo sovrano duosiciliano diede il via all'istituzione di un'accademia di musica e ballo a <b>Cosenza</b>, approvandone contestualmente il relativo regolamento.<br />
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<br />Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-8692584993800725242013-04-22T12:14:00.000+02:002013-04-22T12:14:40.715+02:00Politici a tavola, un abuso vietato nel 1825Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie venne vietata l'usanza di <b>pranzi</b> per i consiglieri e per le autorità politico-istituzionali. Sino al 1825 era una prassi, in effetti, che i presidenti dei consigli provinciali (all'epoca una provincia regnicola equivaleva ad una regione di oggi) organizzassero <i>una tantum</i> una sorta di conviviale a tavola per i consiglieri provinciali, per l'intendente (cioè il prefetto) ed altre personalità. Tale usanza, com'è scritto in una specifica risoluzione sovrana, era considerata un <i>abuso</i>, tanto più che i convitati potevano sentirsi in obbligo di ricambiare l'ospitalità. Sicché fra i primi atti di <a href="http://www.francescoprimo.blogspot.com/">Francesco I</a> era ricompreso anche il divieto, emanato nel <b>marzo 1825</b>, di perpetrare oltre un siffatto abuso. Più in particolare, il secondo sovrano delle Due Sicilie era convinto che l'organizzazione di un pranzo mal si conciliasse con le <i>nobili funzioni</i> che per legge erano riservate ai consigli provinciali, potendone conseguire una minore efficienza ed incisività nelle prerogative di quei consessi, nel dar risposte adeguate alle istanze di miglioramento che provenivano dal territorio di competenza. In sostanza, nell'ottica sovrana la celebrazione di un pranzo era una <i>distrazione</i>, intesa non tanto in termini di sperpero di fondi pubblici (giacché le spese erano a carico delle tasche proprie dal "governatore" della provincia), quanto soprattutto nella pesantezza, ovvero nella lentezza che sarebbe potuta derivare sullo svolgimento dei lavori da parte dei politici di allora. La determinazione reale fu inviata agli intendenti con l'invito di farla eseguire <i>rigidamente</i>.<br />
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- <a href="http://decretiamo.blogspot.it/2013/04/il-governo-dei-saggi-1821.html">Il Governo dei Saggi (1821)</a>; <br />
- <a href="http://decretiamo.blogspot.it/2013/03/crisi-tasse-sul-reddito-e-tagli-alle.html">Crisi: tagli sul reddito e tagli alle spese (1831)</a>;<br />
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<br />Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-2707863185935478502013-04-10T01:51:00.002+02:002013-04-10T01:51:34.321+02:00Il Governo dei Saggi (1821)Sapevi che anche nel Regno delle Due Sicilie fu nominato un gruppo di<b> saggi</b> che potesse garantire, attraverso la formulazione di una piattaforma di proposte, il miglioramento della situazione politica ed economica. In effetti, a seguito dei <b>moti del 1820-21</b>, e nel corso del congresso di Lubiana, <a href="http://ferdinando1.blogspot.it/">Ferdinando I</a> s'impegnò con le monarchie d'ancien régime, e in particolare con l'Austria di Metternich, che poi sarebbe intervenuta in suo soccorso, ad adottare strumenti volti a garantire la stabilità del governo. In tal senso ne scrisse al figlio, il futuro <a href="http://francescoprimo.blogspot.it/">Francesco I</a>, nel gennaio 1821. Nella sua <a href="http://ferdinando1.blogspot.it/2013/04/figlio-carissimo-lettera-del-padre-re.html"><i>Lettera</i></a>, il primo sovrano delle Regno delle Due Sicilie spiegava che le potenze europee richiedevano espressamente che egli si circondasse di uomini saggi, che potessero offrire consigli utili per ripristinare e mantenere la sicurezza interna e, in conseguenza, quella degli Stati vicini. Pertanto, una volta rientrato a Napoli, nel <b>maggio 1821</b>, Ferdinando I promulgò uno specifico decreto, che istituiva una giunta temporanea composta di alcune personalità, prescelte fra i <i>più probi e savj sudditi</i>, da consultare in relazione ai principali interessi dello Stato, <i>onde garantire per sempre il riposo e la prosperità pubblica</i>. A differenza delle più recenti vicende politiche italiane, detto gruppo era più nutrito, giacché registrava non dieci ma diciotto nomi. Chi erano i saggi nominati dal sovrano? La lista comprendeva sia volti noti della diplomazia, dell'esercito e dell'entourage ferdinandeo, da Tommaso di Somma (già più volte ministro e cancelliere) al cardinale Fabrizio Ruffo, da Antonio Capece Minutolo (prima dell'esilio) a Nicola Filangieri, daGiovanni Battista Fardella a Francesco Lucchesi Palli, da Fulco Ruffo di Calabria a Antonio Statella, da Lodovico a Francesco Loffredo, sia volti meno noti, per lo più tecnici e giuristi di lunga esperienza, quali Giambattista Vecchione, Carlo Avarna, Raffaele de Giorgio, Giovanni d'Andrea, Vincenzo Marrano e Francesco Pasqualino, sia ancora esponenti di spicco della cultura ecclesiastica, come il vescovo filologo Carlo Maria Rosini e l'abate educatore Domenico Sarno.<br />
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<a href="http://decretiamo.blogspot.it/2010/03/scuola-di-diplomazia-1860.html"><br /></a>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-4246984787323456652013-04-04T20:13:00.003+02:002013-04-09T15:39:39.886+02:00Il Presidente del Consiglio che (non) mancaSapevi che nel Regno delle Due Sicilie la carica di presidente del Cosiglio fu istituita nel 1822 e che il primo a ricoprirla (sino all'agosto del 1823) fu un ambasciatore di stanza a Vienna. Il <b>4 giugno 1822</b>, in effetti, <a href="http://ferdinando1.blogspot.it/">Ferdinando I</a> regolamentò con decreto l'organizzazione e la composizione sia del Consiglio di Stato, sia del Consiglio dei ministri. I due organi dovevano essere presieduti dallo stesso ministro, in particolare, per quanto riguardava il primo, durante l'assenza del re o del duca di Calabria suo figlio. Le prerogative di questa nuova figura, comprendenti anche quelle dell'abolita carica di <i>ministro cancelliere</i>, erano disciplinate dagli artt. 13 e 14 del predetto regolamento: il presidente, tramite di tutte le decisioni del sovrano, doveva moderare e dirimere le discussioni in seno al Consiglio, determinare la richiesta di eventuali chiarimenti sugli affari in discussione, curare l'esecuzione delle nomine ministeriali e statali, sottoscrivere leggi e decreti e curarne conservazione e pubblicazione. Ebbene, il regolamento in questione recava in calce, sotto il nome del sovrano, la firma del <i>principe Ruffo</i>, nelle vesti - appunto - di <i>Presidente del Consiglio de' Ministri</i>. Ma chi era costui? Ne dà conto un altro decreto, del giorno successivo (<b>5 giugno</b>), con il quale il primo sovrano del Regno delle Due Sicilie destinava alla ricordata carica <b>Alvaro Ruffo</b>, ministro plenipotenziario a Vienna (in precedenza era stato ambasciatore a Lisbona e a Parigi). Insignito nel <a href="http://ferdinando1.blogspot.it/2010/02/titoli-nobiliari-e-nomine-cavalleresche.html">1815</a> del titolo di principe, egli avrebbe di buon grado accettato la presidenza, conservando tuttavia la collocazione diplomatica presso l'impero austriaco e, anzi, assommandovi anche l'incarico di ministro degli affari esteri, a seguito della rinuncia del marchese di Circello. Non è un caso che, con la nomina di Ruffo, Ferdinando I abbia espressamente previsto la possibilità di delega ad un <i>interino</i>, che facesse le veci del ministro-presidente quando questi si fosse trovato all'estero. Quel presidente interino sarebbe stato il ministro delle finanze <b>Luigi de' Medici</b>, come previsto da uno specifico decreto e come attestato dagli atti pubblicati sulla <a href="http://collezioneduesicilie.blogspot.it/"><i>Collezione</i></a> delle leggi duosiciliane. Sta di fatto che il diplomatico rimase presidente del Consiglio fino al 16 agosto 1823, dopo la decisione di rimanere a Vienna, dove la morte lo colse nel luglio 1825, ormai regnante <a href="http://francescoprimo.blogspot.it/">Francesco I</a>. Tuttavia, del ricordato ruolo istituzionale del Ruffo si è persa la memoria. Anche a Wikipedia, per usare un gioco di parole, manca il non mancante <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Presidenti_del_Consiglio_del_Regno_delle_Due_Sicilie">presidente del Consiglio del Regno delle Due Sicilie</a>, carica per quello stesso periodo da taluni attribuita, erroneamente, al Medici. <br />
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- <a href="http://decretiamo.blogspot.it/2010/03/scuola-di-diplomazia-1860.html">A scuola di diplomazia (1860)</a>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-58629336010440754452013-03-24T15:54:00.001+01:002013-03-27T10:53:36.372+01:00Crisi: tasse sul reddito e tagli alle indennità (1831)Sapevi che molte istanze e numerosi provvedimenti economico-finanziari in discussione nell'Italia di oggi, e altrove (si pensi al caso di Cipro), erano già stati affrontati nel Regno delle Due Sicilie, in particolare nel <b>1831</b>. Al principio di quell'anno, in effetti, per via della crisi che attanagliava il suo regno, <a href="http://ferdinando2.blogspot.it/">Ferdinando II</a> promulgò una serie di decreti specifici. Sulla scorta di una situazione <i>triste</i> per le casse dello Stato borbonico, con un debito che - e per <b>trasparenza</b> non lo nascose ai sudditi - ammontava a circa 4 milioni e 345 mila ducati, il sovrano - come illustrò in un decreto introducente una <a href="http://ferdinando2.blogspot.it/2013/03/si-riporta-di-seguito-la-trascrizione.html">nuova ritenuta su soldi e pensioni</a> - effettuò dei tagli, partendo da se stesso: si decurtò dalla propria <i>borsa privata</i> 180 mila ducati e dall'assegnamento della Real Casa 190 mila ducati (un po', <i>mutatis mutandis</i>, come pochi giorni fa hanno dichiarato di fare i presidenti di Camera e Senato Boldrini e Grasso). Già riordinate le armate di terra e di mare, e riorganizzati i diversi ministeri, e non volendo incidere oltre né sulla proprietà, né sull'industria, per non arrecare <i>grave ferita a queste sorgenti della pubblica prosperità</i>, egli <b>abolì il cumulo delle indennità</b> e introdusse una nuova ritenuta sulle spese materiali, sui redditi delle classi medio-alte e sulle <i>pensioni di grazia e di giustizia</i>, quelle concesse cioè in virtù di onori e benemerenze. Detta tassazione non avrebbe gravato su impiegati e pensionati con un reddito minimo (fino a 25 ducati al mese), mentre sarebbe aumentata in proporzione per i redditi superiori. Del resto, secondo il terzo re duosiciliano, <i>i soprassoldi, le gratificazioni, le indennità cumulate...sono un favore di eccezione, che per qualunque titolo conceduto non può essere continuato ne' gravissimi bisogni dello Stato</i>, tanto più che la prosperità precedente aveva arricchito alcune classi, le stesse che ora ben avrebbero potuto vivere con nuove tasse. Il peso di tali provvedimenti era bilanciato, nello stesso decreto, dal dimezzamento del <b>dazio sul macinato</b>, dimezzamento favorito dalle <i>economie</i> operate dai diversi ministeri. Con un altro decreto, promulgato nella stessa data del primo, Ferdinando II tra l'altro <b>diminuì stipendi ed emolumenti degli amministratori comunali</b>, dimezzò i diritti di contabilità che gli enti locali pagavano alle intendenze, limitò le spese per le feste civili, che potevano essere svolte soltanto nei capoluoghi di provincia, fissandone un tetto massimo. Come precisava l'art. 9 di quest'ultimo decreto, il risparmio dovuto ai previsti tagli alla pubblica amministrazione doveva essere "investito" nella <b>riduzione delle tasse comunali e provinciali</b>.
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<br /><br />ARGOMENTI CORRELATI<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/illuminare-le-coste-1859.html">Illuminare le coste (1859)</a>;<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/vele-spiegate.html">A vele spiegate (1831-1859)</a>;<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/tutti-gli-uomini-del-francesco-i-1829.html">Tutti gli uomini del "Francesco I" (1829)</a>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-58944990932505966442010-11-24T19:48:00.013+01:002010-11-24T22:39:22.016+01:00La raccolta della "monnezza" nel 1832Sapevi che i provvedimenti del <span style="font-weight:bold;">1832</span> per la <span style="font-style:italic;">nettezza</span> delle strade, una sorta di raccolta differenziata dell'immondizia <span style="font-style:italic;">antelitteram</span> effettuata sotto <a href="http://ferdinando2.blogspot.com">Ferdinando II</a>, come ha ricordato <span style="font-weight:bold;">Roberto Saviano</span> il 22 novembre 2010, nella trasmissione di Rai3 <span style="font-style:italic;">Vieni via con me</span> condotta da Fabio Fazio, non riguardavano solo Napoli, giacché vennero adottati in tutto il Regno delle Due Sicilie, in base a diverse <span style="font-style:italic;">Istruzioni</span> emanate dall'apposita magistratura della salute pubblica come strumento di prevenzione del <span style="font-weight:bold;"><span style="font-weight:bold;">colera</span></span>, che in quel periodo affliggeva diversi Paesi europei. Le ordinanze prefettizie, che rigirarono nel luglio del 1832 ai diversi circondari e mandamenti di tutte le province regnicole le dette istruzioni, prevedevano in particolare, al titolo I (<span style="font-style:italic;">Nettezza delle strade, ed altri siti</span>), quanto segue: <blockquote><span style="font-weight:bold;">Art. 1.</span> Tutt'i proprietarii, o fittuarii di case, botteghe, cortili, e giardini saranno tenuti...a far ispazzare innanzi a' medesimi in ogni giorno di buon mattino. <span style="font-weight:bold;">Art. 2.</span></span> Le immondezze saranno raccolte in un angolo lateralmente alle rispettive porte, senza avvicinarle alle abitazioni contigue. <span style="font-weight:bold;">Art. 3.</span> Restano vietati sulle strade, e ne' recinti qualunque gli accomulamenti d'immondezze, tranne i momentanei, de' quali si è parlato nell'articolo precedente, di calcinacci, rottami, e sfabbricine, come del pari che vi si gittino delle acque lorde, incomode, e nocive alla respirazione. <span style="font-weight:bold;">Art. 4.</span> I proprietarii, e locatarii di stalle, e rimesse faranno giornalmente togliere al sorger del giorno, e portar via il letame dalle medesime o vendendolo, od avvalendosene per le campagne di loro proprietà...<span style="font-weight:bold;">Art. 5.</span> A niuno sarà permesso di aver dentro gli abitati delle stalle permanenti ad uso d'interi armenti di pecore, di capre, o di altra specie di animali gregarii, ch'eccedano il numero di trenta. <span style="font-weight:bold;">Art. 6.</span> In ciascun Comune saranno destinati dalle Autorità Municipali de' mondezzai incaricati di pulire le strade, ed a caricare, e portare nelle campagne le materie indicate...<span style="font-weight:bold;">Art. 7.</span> Non sarà accordata sotto qualunque pretesa la nocevole pratica di scavare de' fossi nell'abitato per raccogliervi il letame, e macerarlo per uso di cancime, e tanto meno lungo le pubbliche strade. <span style="font-weight:bold;">Art. 8.</span> Dal primo di giugno fino a tutto settembre di ciascun anno i proprietarj, o locatarii saranno espressamente tenuti di far innaffiare due volte al giorno quella parte di strada, ch'è sita innanzi alle loro case, botteghe, a' loro giardini, cortili ec. ec. Il primo innaffiamento dee precedere lo spazzamento delle strade al mattino; l'altro avrà luogo verso le ore ventuno. <span style="font-weight:bold;">Art. 9.</span> Tutt'i proprietari di case...saranno obbligati di far costruire a di loro spese un recipiente, o come altrimenti dicesi, un chiusino nel recento de proprii cortili, atto a raccogliere le acque fetide, ed immonde, affinché le stesse non fluiscano sulle strade in danno della pubblica salute per delle buche che abusivamente soglionsi tenere accosto ai portoni...</blockquote>.
<br />Erano anche previste norme particolari per i rifiuti delle industrie, le quali dovevano essere situate in luoghi <span style="font-style:italic;">segregati e distinti dall'abitato</span>. Per esse si provvide generalmente con <span style="font-style:italic;">condotti sotterranei...per incanalarvi le acque, o altri materiali guasti risultanti</span> dalla lavorazione. Ma anche, specie per i laboratori chimici e le <span style="font-style:italic;">officine degli ottonari, ed altre di simil natura, che per lo sviluppo di certi particolari gas dipendenti dalla liquefazione di alcuni metalli</span> potevano alterare la salubrità dell'aria, per mezzo di <span style="font-style:italic;">fornelli con cappe, e lunghi cammini, superiori alle circonvicine abitazioni, ed atti a portare i suddetti gas al più alto che sia possibile per farli disperdere da' venti, e neutralizzare dall'aria atmosferica</span>. I contravventori sarebbero stati multati (per un importo compreso fra 5 e 29 carlini) e puniti con la reclusione da uno a tre giorni. Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-23852795171659637372010-08-24T12:33:00.015+02:002010-08-24T13:17:40.408+02:00Ronde di Sicilia (1833)Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie operarono, per un lustro, anche i <span style="font-weight:bold;">sorvegliatori d'interna sicurezza</span>. Così stabilì, in effetti, <a href="http://ferdinando2.blogspot.com">Ferdinando II</a>. Che nel giugno <span style="font-weight:bold;">1833</span> introdusse questa nuova forza di pubblica sicurezza, limitandola tuttavia alla sola Sicilia, perché nella parte continentale del Regno erano già attive le guardie urbane (istituite nel 1827). Ai <span style="font-style:italic;">sorvegliatori</span> spettava il servizio di <span style="font-weight:bold;">perlustrazione notturna</span> in tutti quei comuni dell'isola che non fossero capoluoghi né di valle né di distretto e che non disponessero di truppe di linea o di gendarmeria. Potevano appartenere alla nuova forza di <span style="font-style:italic;">rondieri</span> esponenti di diverse classi (impiegati, proprietari, capitalisti, negozianti, professori, borghesi, industrianti e artigiani), ma erano esclusi i minori di 24 anni, o i maggiori di 50 anni, i condannati e i perturbatori dell'ordine pubblico. Il servizio, del tutto gratuito, doveva cominciare alle <span style="font-weight:bold;">ore 24</span> e <span style="font-style:italic;">proseguire assiduamente <span style="font-weight:bold;">sino allo spuntar del sole</span></span>. Era previsto dall'art. 12 del decreto istitutivo che accompagnasse la ronda, proprio per il carattere di vigilanza notturna che le era conferito, il <span style="font-style:italic;">lanterniere</span> comunale. Ogni sorvegliatore, che non poteva svolgere più di una ronda ogni dieci giorni, doveva avere con sé fucile con o senza bajonetta e <span style="font-style:italic;">distintivo della coccarda rossa al cappello</span>. Era invece facoltativo indossare <span style="font-style:italic;">giacca bleu con collaretto rosso, e di cingere il cangiarro</span>. Tale <span style="font-style:italic;">forza pagana</span>, come la definì lo stesso sovrano borbonico, durò fino al <span style="font-weight:bold;">1838</span>, quando anche in Sicilia furono estese le meglio organizzate guardie urbane.<br /><br />ARGOMENTI CORRELATI<br /><a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/03/le-guardie-di-francesco-i-1827.html">Le guardie di Francesco I</a>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-85466071187164804602010-03-22T09:46:00.012+01:002013-03-28T18:52:18.788+01:00Morti impenitenti (1826)Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie era facoltà dei parroci accordare o negare la sepoltura ecclesiastica per i morti suicidati. Tale autorizzazione dipendeva, in particolare, se il <span style="font-weight:bold;">suicidio</span> fosse stato volontario, <span style="font-style:italic;">ovvero non tale</span>, in base a quanto già era prescritto dalle norme canoniche. Nell'ottobre <span style="font-weight:bold;">1826</span><a href="http://francescoprimo.blogspot.it/"> Francesco I</a> stabilì, in effetti, che in caso di negata autorizzazione alla sepoltura, il parroco avrebbe dovuto avvertire le autorità di polizia municipale, per far sì che il cadavere venisse tempestivamente chiuso <span style="font-style:italic;">in un cassa ben condizionata</span> e, senza alcuna <span style="font-style:italic;">pompa funebre</span>, trasportato in un posto adatto per il <span style="font-style:italic;">deposito</span>. I congiunti potevano presentare reclamo al titolare della diocesi. Se fosse stato accolto, il cadavere sarebbe stato seppellito nelle debite forme; altrimenti le autorità avrebbero stabilito un luogo profano per la sepoltura. Tali disposizioni valevano anche per coloro che morivano <span style="font-style:italic;">da pubblici impenitenti, rifiutando volontariamente di ricevere gli ultimi sagramenti</span>.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-82030519108449487602010-03-16T11:59:00.008+01:002010-03-16T12:19:11.002+01:00Muli fiscali (1859)Sapevi che negli ultimi anni del Regno delle Due Sicilie si diffuse la preoccupazione che la diminuzione dei <span style="font-weight:bold;">muli</span> potesse creare problemi all'economia e alla sicurezza nazionale, per via dell'utilizzazione che di questi animali si faceva sia nell'agricoltura che nell'esercito. Fu per tale ragione, in effetti, che <a href="http://francescosecondo.blogspot.com">Francesco II</a> firmò a Portici, nell'ottobre <span style="font-weight:bold;">1859</span>, un apposito decreto. Con il quale stabilì un <span style="font-weight:bold;">dazio</span>, pari a 30 ducati, <span style="font-style:italic;">per ogni mulo o mula</span> che fosse oggetto di esportazione. <br /><br />ARGOMENTI CORRELATI<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/03/pesca-allalalunga-1835-1852.html">Pesca all'alalunga (1835-1852)</a>.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-25712389582918721592010-03-11T16:08:00.013+01:002013-04-10T02:05:10.655+02:00Elezioni, decreto salva liste (1848)Sapevi che nel <span style="font-weight: bold;">1848</span>, dopo la promulgazione della <span style="font-weight: bold;">Legge elettorale</span> provvisoria del Regno delle Due Sicilie (1 marzo), seguìta all'adozione della Costituzione, <a href="http://ferdinando2.blogspot.com/">Ferdinando II</a> emanò un decreto che prescriveva <span style="font-style: italic;">la procedura ne' ricorsi contro le deliberazioni delle giunte elettorali</span>. L'esigenza di un siffatto provvedimento era legato, in particolare, alle modalità e ai termini di presentazione dei reclami per l'esclusione di nominativi dalle liste di eleggibili. Detta esclusione, in base alla citata Legge elettorale, doveva essere dichiarata dalla Giunta elettorale costituita in ogni comune (art. 1), la stessa che era deputata, al tempo stesso, alla compilazione delle liste e a decidere sui reclami. Avverso il rigetto era possibile ricorrere, a norma dell'art. 17 della richiamata legge, proponendo appello alla giunta elettorale <span style="font-style: italic;">del capoluogo del distretto</span>. L'eventuale rigetto anche da parte di questa poteva essere impugnato, in ultima istanza, innanzi al tribunale civile, la cui decisione sarebbe stata inappellabile. In questo quadro normativo s'innestava il successivo decreto, firmato dal terzo sovrano duosiciliano il 22 marzo e pubblicato il <span style="font-weight: bold;">29 marzo 1848</span>. Fondato, come recita la premessa, sull'<span style="font-style: italic;">indispensabile</span> definizione del <span style="font-style: italic;">termine utile per lo sperimento del ricorso innanzi a' tribunali civili</span>, nonché sullo stabilimento di un <span style="font-style: italic;">metodo eccezionale abbreviato</span> per la discussione di questioni <span style="font-style: italic;">essenzialmente di pubblico interesse ed urgenti</span>. Sicché il decreto precisava, in sintesi, che il termine per ricorrere alla Giunte elettorali distrettuali dovesse essere di <span style="font-weight: bold;">3 giorni</span> (art. 1); che nel ricorso, da indirizzarsi al presidente e ai giudici del tribunale civile territorialmente competente e da notificarsi, ove presenti, ai controinteressati, occorreva fornire le motivazioni (art. 2); che il reclamante doveva depositare, nella cancelleria del tribunale, la copia della deliberazione della Giunta impugnata ed eventuali documenti a sostegno nei 4 giorni successivi alla notifica e comunicazione del ricorso, termine disatteso il quale lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile e la decisione della Giunta irrevocabile (art. 3). Il ricorso, presentato nei termini sopra stabiliti, doveva essere discusso, in via sommaria, nella prima udienza del tribunale successiva al deposito (art. 6).<br />
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ARGOMENTI CORRELATI<br />
- <a href="http://decretiamo.blogspot.it/2013/04/il-governo-dei-saggi-1821.html">Il Governo dei Saggi (1821)</a>;<br />
- <a href="http://decretiamo.blogspot.it/2013/04/il-presidente-del-consiglio-che-non.html">Il presidente del consiglio che (non) manca</a>; <br />
- <a href="http://decretiamo.blogspot.it/2010/02/ridare-vigore-alla-costituzione-del-48.html">Ridare vigore alla costituzione del '48 (1860)</a> Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-63199524133765868912010-03-09T17:06:00.010+01:002010-03-09T17:42:59.018+01:00Contrabbando, no all'area franca (1823)Sapevi che l'esperienza della <span style="font-style:italic;">scala-franca</span> di Napoli, istituita nel 1817 nell'ambito della Legge organica sulle dogane, durò soltanto pochi anni. <a href="http://ferdinando1.blogspot.com">Ferdinando I</a>, in effetti, tornando sui suoi passi, decise di eliminarla alla fine del <span style="font-weight:bold;">1823</span>. Lo scalo libero serviva in sintesi, secondo l'originario intervento legislativo, per tutti quei bastimenti che, approdando dall'estero nei porti di Napoli e dell'isola di Nisida, trasportavano mercanzie di qualsiasi genere. Esse, se dichiarate e quindi immagazzinate per <span style="font-style:italic;">scala-franca</span>, potevano essere successivamente in tutto o in parte riesportate senza pagar dazio, salvo il diritto <span style="font-style:italic;">di collaggio</span>. Tuttavia, come si legge sul decreto del 1823, una siffatta esperienza aveva <span style="font-style:italic;">dimostrato che la facoltà di riesportazioni dalla scala-franca di Napoli</span> non serviva altro <span style="font-style:italic;">che di pretesto per contrabbandare le mercanzie</span>, in tal modo pregiudicando gli interessi sia dell'amministrazione doganale sia del commercio. Il suo posto venne preso, come stabilito nel medesimo decreto, da un apposito deposito, in cui le merci potevano giacere fino a due anni, con pagamento della metà del dazio al termine del primo anno e la restante parte allo scadere del secondo. Non erano ammessi nel magazzino doganale i generi la cui importazione era proibita, fra i quali le armi, i fazzoletti Balazor, il cotone filato a mano e l'arbacio, oltre a quelli oggetto di privativa.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-75011390247937354642010-03-08T18:16:00.016+01:002013-03-28T18:52:51.954+01:00Cuori e denari bollati di diritto (1826)Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie la fabbricazione delle <span style="font-weight:bold;">carte da gioco</span> venne liberalizzata sotto <a href="http://francescoprimo.blogspot.it/">Francesco I</a>. Che, in effetti, con un decreto del luglio <span style="font-weight:bold;">1826</span>, cambiò radicalmente la normativa di riferimento. Sostituendo alla privativa, di spettanza dell'Amministrazione generali dei dazi indiretti, un apposito diritto fiscale. Per consentire la libera fabbricazione e vendita delle carte da gioco. Che dovevano essere stampate su fogli con contorni <span style="font-style:italic;">marchiati con un bollo a colore portante tre gigli in uno scudo sottoposto alla corona reale</span>. Detto bollo, in particolare, doveva essere fissato sul "4" e sul fante di denari per le carte napoletane, utilizzate ad esempio per i giochi quali quelli da <span style="font-style:italic;">riversino</span> e quelli detti <span style="font-style:italic;">del Re</span>, mentre per quelle francesi doveva essere apposto sull'asso e sul fante di cuori. Il diritto di bollo venne quantificato in <span style="font-weight:bold;">grana sei</span> per <span style="font-style:italic;">ogni giuoco completo di qualunque sorta di carte</span>, a prescindere dal prezzo dei fogli. Al fine di evitare falsificazioni e frodi, tanto i fabbricanti quanto i venditori dovevano essere "patentati", affiggendo all'ingresso dei propri locali la relativa licenza, esente da spese. Sarebbero state considerate di contrabbando quelle carte che fossero state sprovviste del contrassegno del fabbricante.<br /><br />ARGOMENTI CORRELATI<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/01/puntare-piu-ruote-del-lotto-1816.html">Puntare a più ruote del lotto (1816)</a>;<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/protezionismo-di-carta-1816.html">Protezionismo di carta (1816)</a>;<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/tabacco-libero-ma-solo-lecce-1824.html">Tabacco libero, ma solo a Lecce (1824)</a>;<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/in-punta-di-spille-1827.html">In punta di spille (1827)</a>.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-17835564663892576502010-03-07T00:33:00.008+01:002010-08-17T14:46:14.726+02:00Arte dell'interpretazione autentica (1851)Sapevi che per risolvere conflitti di competenza e possibili ambiguità circa la conservazione dei monumenti <a href="http://ferdinando2.blogspot.com">Ferdinando II</a> firmò, nel maggio <span style="font-weight:bold;">1851</span>, un apposito decreto. Con il quale, prendendo spunto dal caso del restauro dell'<span style="font-style:italic;">Arco Felice</span> sulla strada da Caserta a Capua e a chi spettassero le relative spese, materia peraltro già rimessa al Consiglio di Stato, il terzo sovrano del Regno delle Due Sicilie intese risolvere la questione con un'<span style="font-weight:bold;">interpretazione autentica</span>. Stabilendo in punto di massima che tutte le spese necessarie per la conservazione e restauro dei <span style="font-style:italic;"><span style="font-weight:bold;">monumenti antichi o di arte</span></span> che si trovassero sulle strade fossero poste a carico della Tesoreria generale, delle province, dei comuni e dei privati, a seconda che le strade fossero regie, provinciali, comunali o vicinali. Senza che ciò inficiasse le competenze, già stabilite con <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/i-monumenti-non-si-toccano-1822.html">decreto del 1839</a>, della reale Accademia di belle arti, in relazione al preventivo parere e connesse prescrizione che questa doveva fornire per i restauri. <br /><br />ARGOMENTI CORRELATI<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/i-monumenti-non-si-toccano-1822.html">I monumenti non si toccano (1822-1839)</a>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-47411410462817952042010-03-04T11:04:00.012+01:002010-03-04T12:43:34.922+01:00A scuola di diplomazia (1860)Sapevi che <span style="font-weight:bold;">Nicolò Luigi Judicone</span>, professore di diritto, fu incaricato di tenere i corsi presso la <span style="font-weight:bold;">scuola di diritto internazionale e di storia dei trattati</span>. Che fu istituita, nell'agosto <span style="font-weight:bold;">1860</span>, presso il Ministero degli affari esteri del Regno delle Due Sicilie. Il relativo decreto fu firmato da <a href="http://francescosecondo.blogspot.com">Francesco II</a> per consentire il metodico <span style="font-style:italic;">ammaestramento</span> alle discipline indispensabili per intraprendere, con successo, la carriera diplomatica. Il corso, come previsto dal regolamento annesso al citato decreto, aveva una durata triennale. Un giorno al mese era dedicato, nell'ambito di una tornata accademica, alla lettura di temi, assegnati a sorte, di diritto internazionale, diritto pubblico marittimo, storia dei trattati, economia politica, politica propriamente detta o <span style="font-style:italic;">scienza delle opportunità</span>, nonché di <span style="font-style:italic;">equilibrio de' poteri in Europa</span>. Gli allievi, che dovevano esercitarsi nello <span style="font-style:italic;">stile di ogni maniera di scrittura diplomatica</span>, alla fine del corso avrebbero dovuto sostenere due esami. L'ammissione al primo era vincolata alla dimostrazione di un diligente impegno nello studio della filosofia, dell'economia politica e delle leggi del regno duosiciliano. Il secondo esame, invece, verteva sul diritto internazionale (comprensivo di quello pubblico marittimo e di quello privato), sulla storia dei trattati dalla pace di Westfalia al trattato di Parigi, sull'economia politica e, in special modo, sulle <span style="font-style:italic;">transazioni economiche</span> con gli altri Stati.<br /><br />ARGOMENTI CORRELATI<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/01/limportanza-del-ballo-napoli-1816.html">L'importanza del ballo a Napoli (1816)</a>;<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/01/educare-alla-scenografia-1816.html">Educare alla scenografia (1816)</a>;<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/vele-spiegate.html">A vele spiegate (1831-1859)</a>.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-33762174545025593072010-03-03T11:26:00.018+01:002010-03-03T12:25:53.874+01:00Carceri affollate, processi più veloci (1824)Sapevi che l'incremento di misfatti e quindi di detenuti determinò nel Regno delle Due Sicilie il problema dell'<span style="font-weight:bold;">affollamento delle prigioni</span>, imponendo all'attenzione sovrana il bisogno di ricorrere a misure che garantissero celerità nei processi. Fu per questa ragione, in effetti, che <a href="http://ferdinando1.blogspot.com">Ferdinando I</a> approvò, nel gennaio <span style="font-weight:bold;">1824</span>, un decreto con il quale si regolamentava la classificazione e il giudizio da compiersi per alcune specie di misfatti. Dividendo gli imputati, già in carcere o in attesa di giudizio o contumaci, in due classi: 1. processabili nelle forme vigenti; 2. processabili in forma sommaria e con riduzione della pena (in sostanza con rito abbreviato). Nella prima classe rientravano coloro che avevano commesso reati contro lo Stato, misfatti militari, misfatti comuni punibili con la morte o con l'ergastolo nonché i rei di resistenza alla forza pubblica. Nella seconda erano invece contemplati tutti gli autori di misfatti non rientranti nella prima classe.<br /><br />ARGOMENTI CORRELATI<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/celle-sacre-1827.html">Celle sacre (1827)</a>;<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/castelli-carceri-di-lusso-per-i-nobili.html">Castelli, carceri di lusso per i nobili (1831)</a>;Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-54045368950171879262010-03-02T10:43:00.013+01:002013-03-28T18:53:19.153+01:00Le guardie di Francesco I (1827)Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie sotto <a href="http://francescoprimo.blogspot.it/">Francesco I</a> furono istituite e dopo pochi mesi abolite le <span style="font-weight:bold;">guardie comunali</span>. Che vennero rimpiazzate dalle guardie urbane. Ciò si verificò, in effetti, nel <span style="font-weight:bold;">1827</span>. Nell'aprile di quell'anno, il secondo sovrano duosiciliano firmò un decreto che, in aggiunta ad un analogo atto del precedente mese di febbraio, completava l'abolizione delle <span style="font-weight:bold;">guardie civiche</span> (istituite nel 1821) nei domini di qua del Faro. Stabilendovi in sostituzione, appunto, quelle comunali. Il relativo regolamento prevedeva che esse si occupassero, temporaneamente, della giustizia (fra cui l'assistenza quotidiana al giudice regio o al sindaco, l'esecuzione degli ordini di arresto, la custodia dei detenuti, l'arresto e la pronta traduzione innanzi alle autorità locali dei colti in flagranza di reato) in quei comuni i quali, non essendo capoluoghi né di provincia né di distretto, fossero privi della gendarmeria. Numero, da un minimo di una ad un massimo di 4 unità, e stipendio, da 5 a 6 ducati mensili (pagati dal comune mediante introduzione di una tassa imponibile, dalla quale erano esonerati artigiani e operai), variavano in funzione della popolazione residente. Come vestiario di <span style="font-weight:bold;">uniforme</span>, cui dette guardie dovevano provvedere a proprie spese, erano prescritti una <span style="font-style:italic;">giacca bleu col collaretto rosso</span> e un cappello tondo con coccarda rossa, nonché una tracolla <span style="font-style:italic;">di cuojo giallo con cartucciera</span>. Come armi avrebbero avuto a disposizione un fucile <span style="font-style:italic;">colla bajonetta</span>. Per entrare a far parte delle guardie comunali, occorreva avere un'età compresa fra i 24 e i cinquant'anni, una costituzione robusta e un'altezza <span style="font-style:italic;">vantaggiosa</span>, essere notoriamente coraggiosi ed esenti da difetti organici, da imputazioni politiche e da condanne espiate per furti, falso, incendio e omicidio. Il decreto d'aprile rimase in vigore, come detto, pochi mesi. Infatti, nel <span style="font-weight:bold;">novembre</span> dello stesso 1827 Francesco I fu costretto a revocarlo, abolendo le guardie comunali, per via delle numerose richieste in tal senso pervenute, in particolare per il peso e la difficoltà di esazione della tassa fissata. Istituendo, contestualmente, il corpo delle <span style="font-weight:bold;">guardie urbane</span>. Il cui servizio, non a caso, sarebbe stato gratuito. Il loro numero era compreso tra le 40 e le 200 unità in ciascun comune, sempre in base alla popolazione residente. Erano obbligati a farne parte gli impiegati, i proprietari, i capitalisti, i negozianti, i professori di arti liberali, nonché <span style="font-style:italic;">i capi artefici, gl'intraprenditori di opere, i maestri di bottega</span>. In tema di requisiti (a parte i dettagli sulla corporatura), di armi di dotazione e di funzioni la disciplina sostanzialmente non mutava rispetto a quella delle guardie comunali. Mentre, salvo che per la coccarda rossa nel cappello quale distintivo, non era obbligatoria l'uniforme.<br /><br />ARGOMENTI CORRELATI<br /><a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/08/ronde-di-sicilia-1833.html">Ronde di Sicilia (1833)</a>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-70786215419062784212010-03-01T16:11:00.015+01:002010-08-17T14:47:11.376+02:00Pesca all'alalunga (1835-1852)Sapevi che la legislazione sulla pesca del Regno delle Due Sicilie si è interessata anche dell'<span style="font-weight:bold;">alalunga</span>. Così accadde, in effetti, sotto <a href="http://ferdinando2.blogspot.com">Ferdinando II</a>. Che si occupò della predetta specie di <span style="font-weight:bold;">tonno</span> in due occasioni. La prima volta nel maggio <span style="font-weight:bold;">1835</span>, nell'ambito di un decreto teso a disciplinare divieti e contravvenzioni in materia di pesca nei domini oltre il Faro. Con il quale, oltre a proibire l'utilizzazione delle <span style="font-style:italic;">paranze e paranzelle napoletane</span>, della <span style="font-style:italic;">ravistanella</span> come della <span style="font-style:italic;">tratticella ad orse serrate</span>, delle <span style="font-style:italic;">sciabiche</span> come degli <span style="font-style:italic;">sciabiconi</span> (ma solo dalla metà di aprile alla metà di luglio), nonché l'uso di esche avvelenate (con tasso o ferrazzuolo, titimolo o camarrone, noce vomica, fungo di levante, pomo terragno o pan terreno o pan porcino), intese porre il divieto di pesca con le <span style="font-weight:bold;">alalungare</span>, lunghe reti mobili per catturare - appunto - le alalunghe, tra il primo aprile e la fine di settembre di ogni anno. Periodo nel quale era anche vietato semplicemente traportarle, per mezzo di imbarcazioni, da un luogo all'altro. Unica eccezione era prevista per gli abitanti di Ustica. Che potevano utilizzare le alalungare tutto l'anno, sia pure soltanto nel <span style="font-style:italic;">mare che bagna la circonferenza di quell'isola</span> e non oltre tre miglia dalla costa. Tale divieto fu revocato, per la sola Sicilia, nel maggio <span style="font-weight:bold;">1852</span>. Allorché il medesimo sovrano, volendo abrogare norme che, come nel caso specifico, nuocevano <span style="font-style:italic;">ad una classe numerosa di persone che per lo innanti viveva prestando la sua opera</span> in quell'industria, con apposito decreto dichiarò <span style="font-style:italic;">libera</span> la pesca delle alalunghe <span style="font-style:italic;">con gli ordegni detti</span> alalungare.<br /><br />ARGOMENTI CORRELATI<br />- <a href="http://www.decretiamo.blogspot.com/2010/01/liberalizzare-la-pesca-al-corallo-1856.html">Liberalizzare la pesca al corallo (1856)</a>.<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/03/muli-fiscali-1859.html">Muli fiscali (1859)</a>.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-90421083964905099122010-02-28T15:05:00.012+01:002013-03-24T15:59:51.947+01:00L'Aquila, risparmio senza speculatori (1859)Sapevi che l'istituzione della prima <span style="font-weight:bold;">Cassa di Risparmio</span> del Regno delle Due Sicilie, prevista all'<span style="font-weight:bold;">Aquila</span> (e ivi realizzata nel 1862), fu regolamentata il <span style="font-weight:bold;">28 settembre 1859</span>. A quella data rimontava, in effetti, un apposito decreto firmato a Portici da <a href="http://francescosecondo.blogspot.com">Francesco II</a>. Con il quale si approvava il <span style="font-style:italic;">Regolamento per la Cassa di risparmio in Aquila</span>, formato di 70 articoli. Esso prevedeva che si sarebbe dovuta formare una società anonima composta di privati, che avrebbero apportato i capitali necessari (mille ducati divisi in 50 azioni da venti ducati ciascuna) e prestato gratuitamente la propria opera, <span style="font-style:italic;">esclusa qualunque mira di speculazione commerciale</span>, al fine di fondare il predetto istituto, appunto, nel capoluogo del secondo Abruzzo ulteriore. I portatori delle 50 azioni sarebbero stati considerati <span style="font-style:italic;">socii fondatori</span> e chi fra questi avesse lasciato le azioni a fondo perduto a beneficio dell'istituto <span style="font-style:italic;">socio pio fondatore</span>, mentre sarebbero stati soci ordinari coloro che avessero acquistato almeno un'azione. La Cassa di risparmio, che doveva avere la sede nella casa municipale, sarebbe stata aperta al pubblico la domenica per i depositi e il mercoledì per i prelievi, dalle 9 alle 13. Il ricavato dalla sottoscrizione delle azioni (che avrebbero reso un interesse annuo del 4%) doveva essere sia versato al Monte dei pegni, per concessioni di mutui, sia utilizzato per sconto su titoli di credito esigibili ad un massimo di sei mesi verso comuni e stabilimenti pubblici, sia per anticipo di denaro ai piccoli coltivatori aquilani per le colture dei campi. Il consiglio di amministrazione poteva proporre altri metodi d'investimento, purché fossero sicuri e garantissero <span style="font-style:italic;">facilità e prontezza nelle restituzioni</span>. I depositi delle somme, fino ad un massimo di duecento ducati per "correntista", con un interesse del 4% annuo con almeno due carlini e mezzo, si sarebbero ricevuti volta per volta se non inferiori a grana 5 né maggiori a ducati 20. Chi avesse posseduto sotto altro nome più libretti, il cui valore assommato superasse i 200 ducati, perdeva tutto l'eccedente. Di cui avrebbe beneficiato la Cassa. In base all'art. 49 del Regolamento, ove fossero insorte questioni tra il possessore del libretto e l'amministrazione dell'istituto di risparmio si sarebbe <span style="font-style:italic;">sperimentata la conciliazione innanzi al giudice conciliatore del comune</span>. L'esito negativo della conciliazione non impediva il ricorso al giudice ordinario.<br /><br />ARGOMENTI CORRELATI<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/protezionismo-di-carta-1816.html">Protezionismo di carta (1816)</a>;<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/tabacco-libero-ma-solo-lecce-1824.html">Tabacco libero, ma solo a Lecce (1824)</a>;<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/in-punta-di-spille-1827.html">In punta di spille (1827)</a>;<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.it/2013/03/crisi-tasse-sul-reddito-e-tagli-alle.html">Crisi: tasse sul reddito e tagli alle spese (1831)</a> Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-37344064272369923252010-02-27T18:37:00.008+01:002010-03-19T11:20:19.382+01:00Naturalizzare gli stranieri (1817)Sapevi che il primo sovrano del Regno delle Due Sicilie regolamentò i casi e i modi per naturalizzare gli <span style="font-weight:bold;">stranieri</span>. Così stabilì, in effetti, alla fine del <span style="font-weight:bold;">1817</span>. Con una legge che ammetteva al suddetto beneficio coloro i quali, durante un anno di domicilio, avessero: reso importanti servigi allo Stato; apportato talenti, invenzioni e industrie utili allo Stato; acquistato beni immobili, pagando la tassa (<span style="font-style:italic;">fondiaria</span>) di almeno cento ducati l'anno. Ne potevano usufruire anche gli stranieri che, provando di avere <span style="font-style:italic;">onesti</span> mezzi di sussistenza, avessero risieduto nel Regno per dieci anni consecutivi, oltre a coloro che, avendo sposato una regnicola, vi avessero risieduto consecutivamente per cinque anni. In ogni caso occorreva avere la maggiore età. <a href="http://ferdinando1.blogspot.com">Ferdinando I</a> prescrisse anche che, una volta ottenuto il decreto di ammissione, il naturalizzato si doveva recare dall'intendente della provincia di dimora per prestare il <span style="font-style:italic;">giuramento di fedeltà</span>.<br /><br />ARGOMENTI CORRELATI<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/01/reprimere-la-tratta-dei-negri-1839.html">Reprimere la tratta dei negri (1839)</a>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-36677495480113390182010-02-26T12:51:00.008+01:002013-03-28T18:53:45.239+01:00Celle sacre (1827)Sapevi che i conventi e i monasteri del Regno delle Due Sicilie dovevano riservare uno o più locali per la custodia disciplinare dei religiosi. Così, in effetti, stabilì <a href="http://francescoprimo.blogspot.it/">Francesco I</a> nel febbraio <span style="font-weight:bold;">1827</span>, firmando un decreto che regolamentava le <span style="font-weight:bold;">carceri</span> nei detti luoghi sacri. Prevendo che vi fossero reclusi i membri degli ordini regolari i quali avessero trasgredito alla <span style="font-style:italic;">purità de' costumi</span> e, in genere, ai doveri imposti dalle regole dell'istituto religioso di appartenenza. I locali da adibirsi a siffatta custodia, della misura delle altre camere della comunità e dotati di finestre con le grate, dovevano essere ubicati nei corridoi interni al monastero, ma non al pian terreno. I religiosi in regime di custodia vi potevano portare il proprio letto e gli oggetti occorrenti. La razione e la qualità di cibo non dovevano mutare rispetto a quelle servite in refettorio, salvo decisioni stabilite in ragione del rispetto delle regole del singolo ordine.<br /><br />ARGOMENTI CORRELATI<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/03/carceri-affollate-processi-piu-veloci.html">Carceri affollate, processi più veloci (1824)</a>;<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/castelli-carceri-di-lusso-per-i-nobili.html">Castelli, carceri di lusso per i nobili (1831)</a>;Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-59163570666091086622010-02-24T11:24:00.018+01:002010-08-17T14:38:41.391+02:00A vele spiegate (1831-1859)Sapevi che l'arte della navigazione trovò uno spazio di rilievo nell'ambito dell'istruzione pubblica e privata del Regno delle Due Sicilie, in particolare tra gli anni Trenta e Cinquanta dell'800, anche con l'incremento delle <span style="font-weight:bold;">scuole nautiche</span>. Sotto <a href="http://ferdinando2.blogspot.com">Ferdinando II</a>, in effetti, ne vennero create di nuove e furono adottati numerosi provvedimenti atti a razionalizzare e migliorare quelle di più antica istituzione. Alla nascita delle scuole nautiche di <span style="font-weight:bold;">Trapani</span> (decreto del 1831), del Borgo di <span style="font-weight:bold;">Gaeta</span> (risoluzioni del 1851 e 1853 e decreto del 1854), di <span style="font-weight:bold;">Bari</span> (1856), si accompagnarono significative disposizioni circa quelle di <span style="font-weight:bold;">Meta</span> e <span style="font-weight:bold;">Carotto</span>, <span style="font-weight:bold;">Messina</span> e <span style="font-weight:bold;">Reggio Calabria</span> del 1832, di <span style="font-weight:bold;">Giarre-Riposto</span> e <span style="font-weight:bold;">Siracusa</span> nel 1833, di <span style="font-weight:bold;">Castellammare</span> del 1852 e 1853, di <span style="font-weight:bold;">Procida</span> del 1855. Infine con <a href="http://francescosecondo.blogspot.com">Francesco II</a> venne fondata, nel 1859, quella di <span style="font-weight:bold;">Torre del Greco</span>. Il controllo di tali scuole dipendeva, a partire dal 1850, dall'Ammiragliato della Marina da guerra. Osservando il decreto istitutivo della scuola nautica di Trapani, si apprende che le materie di insegnamento erano l'aritmetica, la geometria e la trigonometria da studiarsi sui manuali di <span style="font-weight:bold;">Vito Caravelli</span>, oltre alle principali nozioni di geografia, e ai trattati sulla sfera e sulla navigazione di <span style="font-weight:bold;">Giovanni Fileti</span>. Il <span style="font-style:italic;">lettore</span> ovvero l'insegnante, poi, doveva far conoscere la bussola e illustrare l'uso delle carte piane. Agli alunni che non sapevano leggere erano consigliate le opere di <span style="font-weight:bold;">John Locke</span>. Due erano i maestri per le scuole del borgo di Gaeta e di Torre del Greco: uno per le matematiche e la navigazione, l'altro per la lingua italiana e il catechismo. Più articolato il quadro delle discipline da studiare nelle scuole nautiche di Bari e di Procida, cui erano assegnati rispettivamente tre e quattro insegnanti. Le materie, per quella pugliese, erano la <span style="font-weight:bold;">scienza del pilotaggio</span>, ossia un corso teorico completo di navigazione per stima e di navigazione astronomica; <span style="font-weight:bold;">teoria e pratica di pilotaggio</span> per capitani e piloti di piccolo e grande cabotaggio; le <span style="font-weight:bold;">matematiche elementari</span> (geometria, aritmetica, algebra fino alle equazioni di 2°, trigonometria e logaritmi); la <span style="font-weight:bold;">geografia</span>; la <span style="font-weight:bold;">lingua italiana</span> e la <span style="font-weight:bold;">calligrafia</span>. A queste si aggiungevano, nella scuola nautica di Procida, che - secondo gli intenti del terzo sovrano duosiciliano - doveva offire <span style="font-style:italic;">a quella popolazione dedita in massima parte alla navigazione un più largo e compiuto insegnamento</span>, l'<span style="font-weight:bold;">aritmetica pratica</span> e il <span style="font-weight:bold;">diritto commerciale marittimo</span>, oltre ai rudimenti di scrittura e lettura <span style="font-style:italic;">colle quattro regole di aritmetica</span> per i marinai analfabeti. Insegnamenti simili aveva anche la scuola di Castellammare (di Stabia), dotata di tre maestri, dove in più gli studenti potevano apprendere la <span style="font-weight:bold;">lingua francese</span>. Nel relativo regolamento, pubblicato nel marzo 1853, il corso per gli <span style="font-style:italic;">aspiranti piloti d'altura</span> era diviso in tre anni: nel primo si studiava grammatica italiana, calligrafia, geografia, francese, aritmetica pratica e ragionata e geometria piana; il secondo era riservato alla corretta scrittura in italiano e in francese, a stendere una lettera o un rapporto, e a studiare geometria solida, elementi di algebra, dottrina e uso dei logaritmi, canone trigonometrico, trigonometria piana e sferica, nonché l'applicazione pratica alle misure delle figure piane e solide; nel terzo anno, infine, si affrontava la scienza del pilotaggio e si faceva pratica sull'applicazione delle carte idrografiche, come sull'uso degli strumenti astronomici dei marinai. Chi aspirava a diventare capitano o pilota in cabotaggio doveva, inoltre, imparare in un anno la grammatica italiana e l'aritmetica pratica, le principali nozioni della sfera mondana, l'uso delle carte piane e ridotte della bussola e del Locke, il modo di determinare il punto della nave adoperando il quadrante di riduzione e quello di correggerlo <span style="font-style:italic;">mediante la latitudine osservata ottenuta con l'altezza meridiana del sole, ed il come si scovre la variazione della bussola col confronto delle amplitudini del sole</span> utilizzando i logaritmi. Il diritto marittimo si studiava, in tre anni, sulla pubblicazione di <span style="font-weight:bold;">Arcangelo Scotto Lachianca</span>.<br /><br />ARGOMENTI CORRELATI<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/01/limportanza-del-ballo-napoli-1816.html">L'importanza del ballo a Napoli (1816)</a>;<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/01/educare-alla-scenografia-1816.html">Educare alla scenografia (1816)</a>;<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/03/scuola-di-diplomazia-1860.html">A scuola di diplomazia (1860)</a>.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-66137015041194267522010-02-23T21:20:00.013+01:002015-03-15T12:19:12.024+01:00Banditismo di confine (1820)Sapevi che nel <span style="font-weight: bold;">1820</span>, al confine tra il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio, vi era una concentrazione tale di banditi e malviventi da richiedere duri metodi repressivi. In effetti, riprendendo i <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/sterminare-i-briganti-1816.html">provvedimenti contro il brigantaggio</a> del 1815 e 1816, e una convenzione con la Santa Sede per <i>purgare i malviventi</i> di confine del 1818, il primo sovrano duosiciliano fu costretto ad adottarne di analoghi. In particolare, con un decreto del marzo 1820, <a href="http://ferdinando1.blogspot.com/">Ferdinando I</a> nominava commissario nei distretti di Sora e Gaeta con poteri di <span style="font-style: italic;">alter-ego</span> limitati il comandante della prima divisione militare, tenente-generale <span style="font-weight: bold;">Amato</span>, per <span style="font-style: italic;">l'esterminio de' malfattori che infesta[va]no le campagne del regno finitime collo Stato romano</span>. Vi si prevedeva che gli iscritti nelle liste di fuorbando dovessero essere puniti con la morte, così come i banditi che, pur non essendo citati, si fossero battuti contro la forza pubblica. Il relativo giudizio, che spettava ad una Commissione militare straordinaria, composta di tre ufficiali e un relatore, doveva essere compiuto ed eseguito nello spazio di 24 ore, senza possibilità di appello. Amato, deceduto dopo due mesi, venne sostituito con gli stessi poteri, a ratifica del precedente provvedimento, dal maresciallo di campo <span style="font-weight: bold;">Raimondo Capece Minutolo</span>. Con un altro decreto, promulgato nell'<b>agosto 1821</b>, sulla scorta degli analoghi provvedimenti repressivi adottati nello Stato Pontificio, e quindi sul fondato pericolo che i malviventi ivi perseguiti potessero entrare nel Regno, Ferdinando I istituì <b>4 corti marziali</b>, ognuna delle quali composta da 6 ufficiali, per procedere al giudizio "in direttissima" dei fermati. Anche le loro decisioni dovevano essere eseguite entro ventiquattrore, punendo in particolare con la morte <i>tutti quelli che in comitiva armata</i> (composta di almeno 3 elementi) avessero commesso <i>misfatti o delitti di qualunque natura</i>. Stessa pena era prevista per quelli che li aiutavano. Tale decreto inaspriva le già rigide prescrizioni per il fuorbanditismo, prevedendo (art. 8) che gli iscritti nelle relative liste potessero essere uccisi da chiunque. Il premio per l'uccisione di un capo-banda era di 100 ducati, la metà per gli altri individui. Ma era prevista anche una "speciale" amnistia: se entro un mese dall'entrata in vigore del decreto un malvivente avesse ucciso un altro malvivente il cui nominativo era nella lista il reato gli sarebbe stato "condonato" e, se a perire fosse stato il capo della banda, gli sarebbe spettato anche il relativo premio. <br />
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ARGOMENTI CORRELATI<br />
- <a href="http://www.decretiamo.blogspot.com/2010/02/sterminare-i-briganti-1816.html">Sterminare i briganti (1816)</a>. Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6698458735769641305.post-23860132922123060892010-02-22T12:51:00.008+01:002013-03-28T18:54:10.581+01:00In punta di spille (1827)Sapevi che l'importazione di <span style="font-weight:bold;">spille</span> dall'estero fu vietata nel Regno delle Due Sicilie per oltre tre lustri. Il divieto, in effetti, venne introdotto da <a href="http://francescoprimo.blogspot.it/">Francesco I</a>. Con un decreto del giugno <span style="font-weight:bold;">1827</span>, inteso ad incoraggiare e favorire la fabbricazione regnicola della manifattura in questione. Anche Ferdinando II andò, in un primo momento, nella stessa direzione del genitore, stabilendo nell'aprile del <span style="font-weight:bold;">1833</span> un termine di 4 mesi per l'esaurimento delle scorte di spille di produzione forestiera, scaduto il quale queste sarebbero state considerate come <span style="font-style:italic;">immesse in frode</span> e quindi soggette alla confisca. Dodici anni più tardi, tuttavia, cambiò decisamente "rotta". Il terzo sovrano duosiciliano, infatti, con un decreto firmato a Napoli nel dicembre <span style="font-weight:bold;">1845</span>, decise di permettere l'introduzione delle spille straniere, stabilendone il relativo dazio. Come precisava l'ultimo decreto, era venuto meno il motivo per imporne il divieto.<br /><br />ARGOMENTI CORRELATI<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/protezionismo-di-carta-1816.html">Protezionismo di carta (1816)</a>;<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/02/tabacco-libero-ma-solo-lecce-1824.html">Tabacco libero, ma solo a Lecce (1824)</a>;<br />- <a href="http://decretiamo.blogspot.com/2010/03/cuori-e-denari-bollati-di-diritto-1826.html">Cuori e denari bollati di diritto (1826)</a>.Unknownnoreply@blogger.com0