QUESTO BLOG PROPONE I REGESTI DI ATTI PUBBLICATI SULLA "COLLEZIONE DELLE LEGGI E DECRETI REALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" TRA IL 1815 E IL 1860. ALCUNI FRA GLI ATTI PRINCIPALI SARANNO RIPORTATI, INTEGRALMENTE, ALL'INTERNO DI APPOSITE BLOG-APPENDICI DOCUMENTARIE.

domenica 7 febbraio 2010

Illuminare le coste (1859)

Sapevi che Ferdinando II volle mettere in sicurezza la navigazione delle coste della parte continentale del Regno delle Due Sicilie, adottando un sistema di illuminazione notturna del litorale e delle spiagge. Così fece, in effetti, approvando nel marzo del 1859 un decreto che prevedeva la realizzazione di una serie di fuochi, ossia di fari. Questi si dividevano in tre categorie: 1. Fari di scoverta; 2. Fari di riconoscenza; 3. Fari di richiamo. I primi dovevano consentire di far luce ai punti più sporgenti del litorale, coprendo anche grosse distanze, in modo da consentire alle imbarcazioni di determinare la propria posizione geografica sul mare. Ed erano previsti a Ponza, Miseno, Capri, Palinuro, Capo Vaticano, Punta del Pizzo, Capo Spartivento, Capo Colonne, Torre S. Vito, S. Paolo in Taranto, Gallipoli, Capo S. Maria, Otranto, Petagna, Forte a Mare, Torre Penne, Bari, Matinata, Vieste e Tremiti. I secondi, quelli di riconoscenza, dovevano indicare la rotta più sicura per entrare nel porto. E dovevano essere ubicati a Infreschi, Paola, Pizzo, Capo dell'Armi, Barletta e Manfredonia. I terzi, infine, servivano per segnalare i contorni delle coste circostanti le rade o l'entrata del porto, in particolare nelle seguenti località: Ventotene, Ischia, Salerno, Orecchie di porco, Sapri, Tropea, Scilla, Crotone, Capo Alice, Monopoli, Termoli, Punta di Penne, Ortona, Pescara, Giulianova e ancora a Gallipoli e Bari. Il decreto imponeva la più rapida realizzazione degli stessi, secondo l'ordine d'importanza della categoria, e fissava l'introduzione di un successivo diritto di lanternaggio, i cui utili sarebbero occorsi per la manutenzione dei fari e dei servizi collegati.

ARGOMENTI CORRELATI
- A vele spiegate (1831-1859);
- Tutti gli uomini del "Francesco I" (1829);
- Le navi, gli scogli e la solidarietà (1825).

sabato 6 febbraio 2010

Sudditi al soldo di potenze straniere (1826)

Sapevi che i sudditi del Regno delle Due Sicilie non potevano prestare servizio presso una potenza straniera, se non espressamente autorizzati. Così decise, in effetti, Francesco I, promulgando nel marzo del 1826 un'apposita legge in cinque articoli. Con la quale si stabiliva: l'obbligatorietà della preventiva autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia; l'impossibilità di prestare giuramento di servizio ad una potenza straniera in assenza della riserba di non impugnare armi a favore della prima contro quelle del Regno; l'impossibilità per chi fosse al soldo di stati esteri sia di intervenire in rappresentanza alla sottoscrizione di accordi, trattati e negoziazioni, sia di essere accreditati, ricevuti e protetti in qualsiasi forma dal sovrano duosiciliano.

ARGOMENTI CORRELATI
- Le ferrovie "francesi" di Francesco II (1860)

venerdì 5 febbraio 2010

Protezionismo di carta (1816)

Sapevi che Ferdinando IV, futuro Ferdinando I, vietò l'uso della carta di produzione straniera nella pubblica amministrazione. Così fece, in effetti, firmando a Belvedere di San Leucio, nel giugno del 1816, un apposito decreto. Che, con il fine di promuovere e incentivare le fabbriche del Regno delle Due Sicilie, stabiliva la proibizione della carta forestiera nei ministeri e nelle amministrazioni pubbliche. Facendo salva, però, la possibilità di ultimare le scorte di carta prodotta all'estero già acquistate prima della sua entrata in vigore.

ARGOMENTI CORRELATI
- Tabacco libero, ma solo a Lecce (1824);
- Cuori e denari bollati di diritto (1826);
- In punta di spille (1827);
- Risparmio senza speculatori (1859)

giovedì 4 febbraio 2010

Sterminare i briganti (1816)

Sapevi che, dopo la restaurazione, Ferdinando I attuò una dura campagna di repressione contro il brigantaggio. In effetti il primo sovrano del Regno delle Due Sicilie s'interessò della materia con quattro distinti decreti, promulgati tra il giugno 1815 e il maggio 1816. Con i primi due, siglati a Portici il 14 giugno 1815, intese abolire le liste dei pregiudicati e condonare le pene comminate per i fatti diretti contro il cessato governo, fissando tuttavia un termine di presentazione alle autorità preposte degli individui caratterizzati come briganti, termine scaduto il quale coloro che non fossero rientrati nell'ordine sarebbero stati perseguitati e giudicati con rigore da Corti speciali. Con il terzo decreto, dato a Napoli il 22 aprile 1816, il sovrano borbonico fissò energiche disposizioni per la destruzione e sterminio di alcune bande di briganti, che stavano commettendo ogni specie di misfatto, spargendo da per tutto il terrore e la desolazione, in particolare nelle due Calabrie, in Basilicata, in Molise e in Capitanata. In queste province una speciale commissione doveva formare delle liste di fuorbando, comprendenti gli individui che percorrevano armati la campagna in aperta resistenza della forza pubblica, fra i quali quelli che componevano le bande guidate da' notorj capi Vito Colagiuri, Carlo Cironte, Paolo Negro soprannominato Pecora, Emmanuele Greco ed i fratelli Vardarelli. Per effetto del fuorbando, come recitava l'art. 6 del richiamato decreto, gli iscritti nelle liste erano dichiarati rei di morte, potendo pertanto essere uccisi impunemente da chiunque. Ogni capobanda ucciso conferiva un premio di 400 ducati, mentre se era consegnato vivo alla giustizia si aveva diritto a 600 ducati. I premi erano raddoppiati se l'uccisione o l'arresto fosse eseguito dalla forza pubblica. Mentre la metà del premio spettava nel caso di uccisione o arresto di altri componenti le bande. Era esposto al rigore delle leggi anche chi, scientemente e volontariamente, offriva ai banditi alloggio, aiuti, viveri, armi, munizioni e notizie dei movimenti della forza pubblica. Gli stessi provvedimenti furono estesi, con decreto del 29 maggio 1816, a tutte le province in cui esistevano bande armate di malfattori. Ulteriori prescrizioni al riguardo si ebbero, nel luglio 1817, con un decreto relativo alla formazione e mantenimento delle liste di fuorbando. Preceduto da un provvedimento (febbraio 1817) di Destinazione di alcuni ufficiali dello stato maggiore dell'esercito, presso le diverse divisioni militari, proprio al fine di arrestare i malviventi. Erano destinati a tale compito i maggiori De Sauget (divisione I), Zeno (div. II), Ruiz (div. III), Vial (div. IV), Rodinò (div. V), Giampaolo (div. VI) e il colonnello in seconda Pegnalver (a Napoli), ai quali fu anche ordinato di fare de' giri per descrivere la topografia delle provincie, specialmente le strade. Con lo stesso provvedimento furono destinati, per la tranquillità generale del Regno, il colonnello Cesare Mari come commissario reale in Capitanata, Basilicata, Molise e ovunque la persecuzione delle principali bande de' fuorusciti esigerà la sua presenza, e il tenente colonnello Francesco del Carretto. Quest'ultimo aveva un compito di coordinamento, per dare unità ed assieme alle azioni militari e, quindi, continuità alle attività rivolte a perseguitare incessantemente le compagnie dei malviventi. Infine analoga azione di repressione si registrò in seguito alla promulgazione di un decreto del marzo 1820, in particolare per le zone di confine con lo Stato Pontificio.

ARGOMENTI CORRELATI
- Banditismo di confine (1820).

Esportare liberamente pece e resina (1830)

Sapevi che Francesco I, volendo favorire l'industria e il commercio del Regno delle Due Sicilie, liberalizzò l'esportazione della pece e della resina. Così fece, in effetti, con un decreto di due soli articoli promulgato in sua vece dal figlio Ferdinando, quale vicario generale, nel gennaio 1830. In particolare, il primo articolo del decreto prevedeva tanto la libera estraregnazione della pece nera, della pece greca e della resina, quanto l'esenzione dei relativi dazi doganali.

martedì 2 febbraio 2010

Mettere alla gogna (1815)

Sapevi che la gogna era prevista come pena accessoria dal codice penale del Regno di Napoli e che, per questo, poco dopo la restaurazione borbonica, Ferdinando I decise di precisare i casi in cui dovesse essere applicata. Così accadde, in effetti, nel settembre 1815, con la firma a Portici di un apposito decreto. Il primo sovrano del Regno delle Due Sicilie stabilì che la suddetta pena fosse riservata ai condannati ai lavori forzati, sia a vita che a tempo, per i reati di furto, di falso e di falsa testimonianza. La pena della gogna non era applicabile contro le donne.

ARGOMENTI CORRELATI
- Cancellare la memoria di duelli e duellanti (1838);
- Sulla forca o con fucilata alle spalle (1842).

lunedì 1 febbraio 2010

Proteggere gli alberi (1842)

Sapevi che nel 1842 le "piantagioni lungo le strade" furono poste sotto la particolare cura e protezione del Governo. Così precisava, in effetti, il primo articolo di un regolamento approvato nel gennaio di quell'anno con decreto di Ferdinando II. La normativa, che riguardava la piantagione e conservazione degli alberi lungo le strade provinciali e comunali, prevedeva che a concorrere allo scopo fossero chiamati: - gli appaltatori delle piantagioni, i quali potevano anche assumere e armare dei custodi; - le autorità civili, in particolare gli agenti municipali e la gendermeria, che potevano arrestare i rei colti in flagranza; - i proprietari o coloni di fondi limitrofi alle strade oggetto di piantagioni. E vietava nei pressi delle piantagioni di stabilire passaggi di strade e il pascolo del bestiame di qualsiasi tipo. Chi procurava danni agli alberi, direttamente o con vetture o con propri animali, doveva essere punito con tre giorni di reclusione e con un'ammenda pecuniaria.
Per chiedere copia di atti, leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie, o per specifiche ricerche nellaCollezione delle leggi e de' decreti reali scrivere al seguente indirizzo email: decretiamo [@] gmail.com
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