QUESTO BLOG PROPONE I REGESTI DI ATTI PUBBLICATI SULLA "COLLEZIONE DELLE LEGGI E DECRETI REALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" TRA IL 1815 E IL 1860. ALCUNI FRA GLI ATTI PRINCIPALI SARANNO RIPORTATI, INTEGRALMENTE, ALL'INTERNO DI APPOSITE BLOG-APPENDICI DOCUMENTARIE.

domenica 17 gennaio 2010

Cancellare la memoria di duelli e duellanti (1838)

Sapevi che Ferdinando II, repuntando i duelli non solo forieri di ferite, talvolta mortali, ma anche - e soprattutto - del principio della vendetta privata in barba alle leggi e alla pubblica autorità, stabilì di vietarli e di punire severamente i trasgressori. Così, in effetti, decretò nell'estate del 1838, sanzionando in 12 articoli quanto segue in sintesi: 1. è soggetto a prigionia e all'interdizione dai pubblici uffici chiunque abbia sfidato al duello altra persona direttamente o per interposta persona o con qualsiasi altro mezzo; 2. Viene punito con la reclusione, con l'interdizione patrimoniale e con la perdita della pensione chiunque perpetri ingiurie, minacce, percosse, ferite contro chi abbia rifiutato la disfida e, se le ferite procurate a questi porterano entro 40 giorni al decesso, con la pena di morte; 3. Sono parimenti puniti gli autori di una disfida che, benché organizzata, sia stata spontaneamente interrotta; 4. Il duello svolto che non comporti né ferite né omicidi dà luogo comunque alla reclusione di primo grado e alla perdita della pensione; 5. La precedente pena vale anche per il ferito; se le ferite non producono danni permanenti o mutilazioni, l'autore è condannato alla pena di secondo grado e alla perdita della pensione; se le ferite portano alla morte dopo 40 giorni dal fatto, la pena da applicare è di terzo grado; 6. L'uccisione o le ferite che portano alla morte in seguito a duello sono considerati come omicidio premeditato; 7. I morti in seguito al duello sono seppelliti in luogo profano, scelto di volta in volta dagli agenti di pubblica sicurezza, senza pompa funebre né segni di onore. Ciò vale anche per i morti a seguito della condanna per duello. Dello stesso non deve rimanere traccia, così come non deve restare memoria delle persone che vi hanno partecipato; 8. La pena decretata con l'art. 1 vale anche per chi si sia fatto volontoriamente portatore di sfide a parole o con scritti; 9. Sono puniti, con le pene previste dagli artt. 3, 4 e 6, anche i padrini, i secondi e gli assistenti al duello; 10. Il reato al duello posto in essere dai militari dà luogo anche al reato d'insubordinazione; 11. Le condanne, in via definitiva, fanno automaticamente decadere i condannati dagli ordini cavallereschi e dagli onori di corte, cancellando d'ufficio i relativi ruoli. 12. L'azione penale relativa al duello è esercitata d'ufficio dal pubblico ministero e per il giudizio sono competenti esclusivamente le Gran Corti criminali.

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- Sulla forca o con fucilata alle spalle (1842).

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