QUESTO BLOG PROPONE I REGESTI DI ATTI PUBBLICATI SULLA "COLLEZIONE DELLE LEGGI E DECRETI REALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" TRA IL 1815 E IL 1860. ALCUNI FRA GLI ATTI PRINCIPALI SARANNO RIPORTATI, INTEGRALMENTE, ALL'INTERNO DI APPOSITE BLOG-APPENDICI DOCUMENTARIE.
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martedì 9 febbraio 2010

Distillare la birra con "Archimede" (1833)

Sapevi che il "condensatore Archimede", un macchinario per distillare la birra, venne distribuito, in esclusiva, nel domini di qua del faro del Regno delle Due Sicilie. La relativa privativa, in effetti, fu concessa per cinque anni a Giacomo Power, attraverso la pubblicazione di un apposito decreto nel febbraio 1833. Con il quale Ferdinando II intese anche dare in esclusiva allo stesso concessionario la distribuzione del collegato raffreddatore tortuoso. Facendo salva, tuttavia, la possibilità per i fabbricanti di birra e per i distillatori di spirito di continuare ad utilizzare i metodi tradizionali o quelli che si sarebbero potuti inventare in futuro.

ARGOMENTI CORRELATI
- L'alcool senza cereali (1859).

lunedì 1 febbraio 2010

Proteggere gli alberi (1842)

Sapevi che nel 1842 le "piantagioni lungo le strade" furono poste sotto la particolare cura e protezione del Governo. Così precisava, in effetti, il primo articolo di un regolamento approvato nel gennaio di quell'anno con decreto di Ferdinando II. La normativa, che riguardava la piantagione e conservazione degli alberi lungo le strade provinciali e comunali, prevedeva che a concorrere allo scopo fossero chiamati: - gli appaltatori delle piantagioni, i quali potevano anche assumere e armare dei custodi; - le autorità civili, in particolare gli agenti municipali e la gendermeria, che potevano arrestare i rei colti in flagranza; - i proprietari o coloni di fondi limitrofi alle strade oggetto di piantagioni. E vietava nei pressi delle piantagioni di stabilire passaggi di strade e il pascolo del bestiame di qualsiasi tipo. Chi procurava danni agli alberi, direttamente o con vetture o con propri animali, doveva essere punito con tre giorni di reclusione e con un'ammenda pecuniaria.

giovedì 28 gennaio 2010

Liberalizzare la pesca del corallo (1856)

Sapevi che Ferdinando II intese favorire la pesca del corallo in diverse aree del Mediterraneo esercitata dalle imbarcazioni battenti bandiera del Regno delle Due Sicilie. Così, in effetti, stabilì, con un decreto del gennaio 1856, con il quale veniva approvato un regolamento costituito di 28 articoli. In sostanza, esso liberalizzava l'entrata e l'uscita dei pescherecci corallini, qualunque fosse la destinazione. Ogni barca, che non poteva avere più di 14 uomini d'equipaggio, doveva essere ben munita di provviste da bocca (biscotti, paste lavorate, patate, legumi, olio, lardo, segale) e di attrezzi utili (canapa lavorata per reti e funi; remi). Il responsabile dell'imbarcazione, che doveva recare sui documenti la dizione di padrone di pesca di corallo, doveva avere almeno 21 anni e vantare un'esperienza quinquennale nel settore. L'esercizio della pesca era disciplinato per i mari della Corsica, della Sardegna, delle Isole Jonie, delle coste d'Africa, della Romagna, oltre a quelli del Regno duosiciliano. Al fine di evitare tensioni e risse, un'imbarcazione non poteva accostarsi a pescare nello stesso scoglio corallino ove si trovasse un'altra barca o dove questa avesse lasciato il segno di occupazione (detto pedagno), ma doveva tenersi ad una distanza di almeno 100 passi da tutti i lati.

ARGOMENTI CORRELATI
- Pesca all'alalunga (1835-1852).

lunedì 25 gennaio 2010

Sulla forca o con fucilata alle spalle (1842)

Sapevi che Ferdinando II, al fine di precisare le disposizioni per l'esecuzione della pena di morte di un militare resosi colpevole di atti di insubordinazione tali d'aver privato della vita il proprio superiore (e in tal caso definito infame), decise che, ove non si fosse potuto utilizzare il laccio sulla forca, il condannato avrebbe dovuto essere "fucilato alle spalle". Così in effetti stabilì con un decreto del gennaio 1842, che si componeva di 4 articoli. Prevista dal codice penale militare del Regno delle Due Sicilie, la pena doveva essere eseguita, con il laccio alla forca (art. 1) o nell'alternativa segnalata sopra (art. 4), entro 24 ore dalla pronuncia della condanna, termine entro il quale il reo doveva essere condotto sul luogo dell'esecuzione, degradato e consegnato al boia (art. 2).

ARGOMENTI CORRELATI
- Mettere alla gogna (1815);
- Sterminare i briganti (1816);
- Cancellare la memoria di duelli e duellanti (1838).

lunedì 18 gennaio 2010

Reprimere la tratta dei negri (1839)

Sapevi che Ferdinando II volle contrastare la "tratta de' negri", giudicandola un traffico abbominevole. Così, in effetti, fece nell'autunno del 1839, allorché promulgò la Legge per prevenire e reprimere i reati relativi al traffico conosciuto sotto il nome di Tratta de' negri. Composta di 15 articoli, la Legge prevedeva pene diverse a seconda che il bastimento utilizzato per la tratta fosse bloccato prima della partenza o preso dopo, in mare, senza aver però compiuto il traffico. Potevano beneficiare di sconti di pena sostanziale i membri dell'equipaggio che avvisavano per tempo la pubblica sicurezza, ma tali benefici non valevano mai per l'armatore, per il capitano, per gli ufficiali, per il proprietario, l'assicuratore e il prestatore di capitali. Incorreva nelle sanzioni anche chi fabbricava, vendeva o acquistava i ferri da utilizzarsi nella tratta. La pena era più grave, poi, se qualcuno dei negri compresi nel traffico fosse stato fatto oggetto di maltrattamenti o di omicidio. La Gran Corte criminale, cui era preposto il giudizio in merito, aveva anche il compito di provvedere alla liberazione degli schiavi di colore, ai quali era data, gratuitamente, copia legale della decisione di libertà. La legge prevedeva, infine, che i proventi della vendita dei bastimenti e dei beni confiscati servissero alla piena attuazione dei trattati stipulati con la Francia e con la Gran Bretagna proprio per arginare l'abominevole traffico.

ARGOMENTI CORRELATI
- Naturalizzare gli stranieri (1817)

domenica 17 gennaio 2010

Cancellare la memoria di duelli e duellanti (1838)

Sapevi che Ferdinando II, repuntando i duelli non solo forieri di ferite, talvolta mortali, ma anche - e soprattutto - del principio della vendetta privata in barba alle leggi e alla pubblica autorità, stabilì di vietarli e di punire severamente i trasgressori. Così, in effetti, decretò nell'estate del 1838, sanzionando in 12 articoli quanto segue in sintesi: 1. è soggetto a prigionia e all'interdizione dai pubblici uffici chiunque abbia sfidato al duello altra persona direttamente o per interposta persona o con qualsiasi altro mezzo; 2. Viene punito con la reclusione, con l'interdizione patrimoniale e con la perdita della pensione chiunque perpetri ingiurie, minacce, percosse, ferite contro chi abbia rifiutato la disfida e, se le ferite procurate a questi porterano entro 40 giorni al decesso, con la pena di morte; 3. Sono parimenti puniti gli autori di una disfida che, benché organizzata, sia stata spontaneamente interrotta; 4. Il duello svolto che non comporti né ferite né omicidi dà luogo comunque alla reclusione di primo grado e alla perdita della pensione; 5. La precedente pena vale anche per il ferito; se le ferite non producono danni permanenti o mutilazioni, l'autore è condannato alla pena di secondo grado e alla perdita della pensione; se le ferite portano alla morte dopo 40 giorni dal fatto, la pena da applicare è di terzo grado; 6. L'uccisione o le ferite che portano alla morte in seguito a duello sono considerati come omicidio premeditato; 7. I morti in seguito al duello sono seppelliti in luogo profano, scelto di volta in volta dagli agenti di pubblica sicurezza, senza pompa funebre né segni di onore. Ciò vale anche per i morti a seguito della condanna per duello. Dello stesso non deve rimanere traccia, così come non deve restare memoria delle persone che vi hanno partecipato; 8. La pena decretata con l'art. 1 vale anche per chi si sia fatto volontoriamente portatore di sfide a parole o con scritti; 9. Sono puniti, con le pene previste dagli artt. 3, 4 e 6, anche i padrini, i secondi e gli assistenti al duello; 10. Il reato al duello posto in essere dai militari dà luogo anche al reato d'insubordinazione; 11. Le condanne, in via definitiva, fanno automaticamente decadere i condannati dagli ordini cavallereschi e dagli onori di corte, cancellando d'ufficio i relativi ruoli. 12. L'azione penale relativa al duello è esercitata d'ufficio dal pubblico ministero e per il giudizio sono competenti esclusivamente le Gran Corti criminali.

ARGOMENTI CORRELATI
- Mettere alla gogna (1815);
- Sulla forca o con fucilata alle spalle (1842).
Per chiedere copia di atti, leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie, o per specifiche ricerche nellaCollezione delle leggi e de' decreti reali scrivere al seguente indirizzo email: decretiamo [@] gmail.com
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