Sapevi che per risolvere conflitti di competenza e possibili ambiguità circa la conservazione dei monumenti Ferdinando II firmò, nel maggio 1851, un apposito decreto. Con il quale, prendendo spunto dal caso del restauro dell'Arco Felice sulla strada da Caserta a Capua e a chi spettassero le relative spese, materia peraltro già rimessa al Consiglio di Stato, il terzo sovrano del Regno delle Due Sicilie intese risolvere la questione con un'interpretazione autentica. Stabilendo in punto di massima che tutte le spese necessarie per la conservazione e restauro dei monumenti antichi o di arte che si trovassero sulle strade fossero poste a carico della Tesoreria generale, delle province, dei comuni e dei privati, a seconda che le strade fossero regie, provinciali, comunali o vicinali. Senza che ciò inficiasse le competenze, già stabilite con decreto del 1839, della reale Accademia di belle arti, in relazione al preventivo parere e connesse prescrizione che questa doveva fornire per i restauri.
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- I monumenti non si toccano (1822-1839)
QUESTO BLOG PROPONE I REGESTI DI ATTI PUBBLICATI SULLA "COLLEZIONE DELLE LEGGI E DECRETI REALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" TRA IL 1815 E IL 1860. ALCUNI FRA GLI ATTI PRINCIPALI SARANNO RIPORTATI, INTEGRALMENTE, ALL'INTERNO DI APPOSITE BLOG-APPENDICI DOCUMENTARIE.
domenica 7 marzo 2010
giovedì 4 marzo 2010
A scuola di diplomazia (1860)
Sapevi che Nicolò Luigi Judicone, professore di diritto, fu incaricato di tenere i corsi presso la scuola di diritto internazionale e di storia dei trattati. Che fu istituita, nell'agosto 1860, presso il Ministero degli affari esteri del Regno delle Due Sicilie. Il relativo decreto fu firmato da Francesco II per consentire il metodico ammaestramento alle discipline indispensabili per intraprendere, con successo, la carriera diplomatica. Il corso, come previsto dal regolamento annesso al citato decreto, aveva una durata triennale. Un giorno al mese era dedicato, nell'ambito di una tornata accademica, alla lettura di temi, assegnati a sorte, di diritto internazionale, diritto pubblico marittimo, storia dei trattati, economia politica, politica propriamente detta o scienza delle opportunità, nonché di equilibrio de' poteri in Europa. Gli allievi, che dovevano esercitarsi nello stile di ogni maniera di scrittura diplomatica, alla fine del corso avrebbero dovuto sostenere due esami. L'ammissione al primo era vincolata alla dimostrazione di un diligente impegno nello studio della filosofia, dell'economia politica e delle leggi del regno duosiciliano. Il secondo esame, invece, verteva sul diritto internazionale (comprensivo di quello pubblico marittimo e di quello privato), sulla storia dei trattati dalla pace di Westfalia al trattato di Parigi, sull'economia politica e, in special modo, sulle transazioni economiche con gli altri Stati.
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- L'importanza del ballo a Napoli (1816);
- Educare alla scenografia (1816);
- A vele spiegate (1831-1859).
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mercoledì 3 marzo 2010
Carceri affollate, processi più veloci (1824)
Sapevi che l'incremento di misfatti e quindi di detenuti determinò nel Regno delle Due Sicilie il problema dell'affollamento delle prigioni, imponendo all'attenzione sovrana il bisogno di ricorrere a misure che garantissero celerità nei processi. Fu per questa ragione, in effetti, che Ferdinando I approvò, nel gennaio 1824, un decreto con il quale si regolamentava la classificazione e il giudizio da compiersi per alcune specie di misfatti. Dividendo gli imputati, già in carcere o in attesa di giudizio o contumaci, in due classi: 1. processabili nelle forme vigenti; 2. processabili in forma sommaria e con riduzione della pena (in sostanza con rito abbreviato). Nella prima classe rientravano coloro che avevano commesso reati contro lo Stato, misfatti militari, misfatti comuni punibili con la morte o con l'ergastolo nonché i rei di resistenza alla forza pubblica. Nella seconda erano invece contemplati tutti gli autori di misfatti non rientranti nella prima classe.
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- Celle sacre (1827);
- Castelli, carceri di lusso per i nobili (1831);
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martedì 2 marzo 2010
Le guardie di Francesco I (1827)
Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie sotto Francesco I furono istituite e dopo pochi mesi abolite le guardie comunali. Che vennero rimpiazzate dalle guardie urbane. Ciò si verificò, in effetti, nel 1827. Nell'aprile di quell'anno, il secondo sovrano duosiciliano firmò un decreto che, in aggiunta ad un analogo atto del precedente mese di febbraio, completava l'abolizione delle guardie civiche (istituite nel 1821) nei domini di qua del Faro. Stabilendovi in sostituzione, appunto, quelle comunali. Il relativo regolamento prevedeva che esse si occupassero, temporaneamente, della giustizia (fra cui l'assistenza quotidiana al giudice regio o al sindaco, l'esecuzione degli ordini di arresto, la custodia dei detenuti, l'arresto e la pronta traduzione innanzi alle autorità locali dei colti in flagranza di reato) in quei comuni i quali, non essendo capoluoghi né di provincia né di distretto, fossero privi della gendarmeria. Numero, da un minimo di una ad un massimo di 4 unità, e stipendio, da 5 a 6 ducati mensili (pagati dal comune mediante introduzione di una tassa imponibile, dalla quale erano esonerati artigiani e operai), variavano in funzione della popolazione residente. Come vestiario di uniforme, cui dette guardie dovevano provvedere a proprie spese, erano prescritti una giacca bleu col collaretto rosso e un cappello tondo con coccarda rossa, nonché una tracolla di cuojo giallo con cartucciera. Come armi avrebbero avuto a disposizione un fucile colla bajonetta. Per entrare a far parte delle guardie comunali, occorreva avere un'età compresa fra i 24 e i cinquant'anni, una costituzione robusta e un'altezza vantaggiosa, essere notoriamente coraggiosi ed esenti da difetti organici, da imputazioni politiche e da condanne espiate per furti, falso, incendio e omicidio. Il decreto d'aprile rimase in vigore, come detto, pochi mesi. Infatti, nel novembre dello stesso 1827 Francesco I fu costretto a revocarlo, abolendo le guardie comunali, per via delle numerose richieste in tal senso pervenute, in particolare per il peso e la difficoltà di esazione della tassa fissata. Istituendo, contestualmente, il corpo delle guardie urbane. Il cui servizio, non a caso, sarebbe stato gratuito. Il loro numero era compreso tra le 40 e le 200 unità in ciascun comune, sempre in base alla popolazione residente. Erano obbligati a farne parte gli impiegati, i proprietari, i capitalisti, i negozianti, i professori di arti liberali, nonché i capi artefici, gl'intraprenditori di opere, i maestri di bottega. In tema di requisiti (a parte i dettagli sulla corporatura), di armi di dotazione e di funzioni la disciplina sostanzialmente non mutava rispetto a quella delle guardie comunali. Mentre, salvo che per la coccarda rossa nel cappello quale distintivo, non era obbligatoria l'uniforme.
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Ronde di Sicilia (1833)
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lunedì 1 marzo 2010
Pesca all'alalunga (1835-1852)
Sapevi che la legislazione sulla pesca del Regno delle Due Sicilie si è interessata anche dell'alalunga. Così accadde, in effetti, sotto Ferdinando II. Che si occupò della predetta specie di tonno in due occasioni. La prima volta nel maggio 1835, nell'ambito di un decreto teso a disciplinare divieti e contravvenzioni in materia di pesca nei domini oltre il Faro. Con il quale, oltre a proibire l'utilizzazione delle paranze e paranzelle napoletane, della ravistanella come della tratticella ad orse serrate, delle sciabiche come degli sciabiconi (ma solo dalla metà di aprile alla metà di luglio), nonché l'uso di esche avvelenate (con tasso o ferrazzuolo, titimolo o camarrone, noce vomica, fungo di levante, pomo terragno o pan terreno o pan porcino), intese porre il divieto di pesca con le alalungare, lunghe reti mobili per catturare - appunto - le alalunghe, tra il primo aprile e la fine di settembre di ogni anno. Periodo nel quale era anche vietato semplicemente traportarle, per mezzo di imbarcazioni, da un luogo all'altro. Unica eccezione era prevista per gli abitanti di Ustica. Che potevano utilizzare le alalungare tutto l'anno, sia pure soltanto nel mare che bagna la circonferenza di quell'isola e non oltre tre miglia dalla costa. Tale divieto fu revocato, per la sola Sicilia, nel maggio 1852. Allorché il medesimo sovrano, volendo abrogare norme che, come nel caso specifico, nuocevano ad una classe numerosa di persone che per lo innanti viveva prestando la sua opera in quell'industria, con apposito decreto dichiarò libera la pesca delle alalunghe con gli ordegni detti alalungare.
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- Liberalizzare la pesca al corallo (1856).
- Muli fiscali (1859).
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