QUESTO BLOG PROPONE I REGESTI DI ATTI PUBBLICATI SULLA "COLLEZIONE DELLE LEGGI E DECRETI REALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" TRA IL 1815 E IL 1860. ALCUNI FRA GLI ATTI PRINCIPALI SARANNO RIPORTATI, INTEGRALMENTE, ALL'INTERNO DI APPOSITE BLOG-APPENDICI DOCUMENTARIE.

domenica 28 febbraio 2010

L'Aquila, risparmio senza speculatori (1859)

Sapevi che l'istituzione della prima Cassa di Risparmio del Regno delle Due Sicilie, prevista all'Aquila (e ivi realizzata nel 1862), fu regolamentata il 28 settembre 1859. A quella data rimontava, in effetti, un apposito decreto firmato a Portici da Francesco II. Con il quale si approvava il Regolamento per la Cassa di risparmio in Aquila, formato di 70 articoli. Esso prevedeva che si sarebbe dovuta formare una società anonima composta di privati, che avrebbero apportato i capitali necessari (mille ducati divisi in 50 azioni da venti ducati ciascuna) e prestato gratuitamente la propria opera, esclusa qualunque mira di speculazione commerciale, al fine di fondare il predetto istituto, appunto, nel capoluogo del secondo Abruzzo ulteriore. I portatori delle 50 azioni sarebbero stati considerati socii fondatori e chi fra questi avesse lasciato le azioni a fondo perduto a beneficio dell'istituto socio pio fondatore, mentre sarebbero stati soci ordinari coloro che avessero acquistato almeno un'azione. La Cassa di risparmio, che doveva avere la sede nella casa municipale, sarebbe stata aperta al pubblico la domenica per i depositi e il mercoledì per i prelievi, dalle 9 alle 13. Il ricavato dalla sottoscrizione delle azioni (che avrebbero reso un interesse annuo del 4%) doveva essere sia versato al Monte dei pegni, per concessioni di mutui, sia utilizzato per sconto su titoli di credito esigibili ad un massimo di sei mesi verso comuni e stabilimenti pubblici, sia per anticipo di denaro ai piccoli coltivatori aquilani per le colture dei campi. Il consiglio di amministrazione poteva proporre altri metodi d'investimento, purché fossero sicuri e garantissero facilità e prontezza nelle restituzioni. I depositi delle somme, fino ad un massimo di duecento ducati per "correntista", con un interesse del 4% annuo con almeno due carlini e mezzo, si sarebbero ricevuti volta per volta se non inferiori a grana 5 né maggiori a ducati 20. Chi avesse posseduto sotto altro nome più libretti, il cui valore assommato superasse i 200 ducati, perdeva tutto l'eccedente. Di cui avrebbe beneficiato la Cassa. In base all'art. 49 del Regolamento, ove fossero insorte questioni tra il possessore del libretto e l'amministrazione dell'istituto di risparmio si sarebbe sperimentata la conciliazione innanzi al giudice conciliatore del comune. L'esito negativo della conciliazione non impediva il ricorso al giudice ordinario.

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