QUESTO BLOG PROPONE I REGESTI DI ATTI PUBBLICATI SULLA "COLLEZIONE DELLE LEGGI E DECRETI REALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" TRA IL 1815 E IL 1860. ALCUNI FRA GLI ATTI PRINCIPALI SARANNO RIPORTATI, INTEGRALMENTE, ALL'INTERNO DI APPOSITE BLOG-APPENDICI DOCUMENTARIE.
martedì 9 febbraio 2010
Non bestemmiare in luogo pubblico (1827)
Sapevi che nel Regno delle Due Sicilie la bestemmia era punita, a seconda del posto in cui era profferita, con la reclusione o con la relegazione. In effetti tale reato, già previsto sotto Ferdinando I nel 1821, fu precisato e inasprito con un decreto firmato da Francesco I nel maggio 1827. In particolare, il secondo sovrano duosiciliano provvide a far sì che se la bestemmia, vale a dire l'empia esecrazione del nome di Dio, o de' Santi, fosse stata pronunciata all'interno di chiese aperte al pubblico o in luoghi in cui si stessero pubblicamente celebrando funzioni sacre, allora il trasgressore sarebbe stato punito con la reclusione; altrimenti, sarebbe incorso nella relegazione. Venne specificato che per luogo pubblico si dovessero intendere le strade e le piazze, i caffè e i bigliardi, le osterie e le cantine, le bettole e le spezierie, oltre a quei luoghi aperti su strade e piazze pubbliche in cui si svolgevano abitualmente delle riunioni.
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